Sentenza 78/1984 (ECLI:IT:COST:1984:78)
Massima numero 9579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
26/03/1984; Decisione del
26/03/1984
Deposito del 29/03/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/84 A. - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - VOTAZIONE FINALE DEL TESTO - ASSERITA APPROVAZIONE SENZA LA MAGGIORANZA PRESCRITTA - COMPUTO DEI PRESENTI E DEGLI ASTENUTI - AUTONOMIA DI CIASCUNA CAMERA NELLA INTERPRETAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE PER QUANTO ATTIENE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 78/84 A. - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - VOTAZIONE FINALE DEL TESTO - ASSERITA APPROVAZIONE SENZA LA MAGGIORANZA PRESCRITTA - COMPUTO DEI PRESENTI E DEGLI ASTENUTI - AUTONOMIA DI CIASCUNA CAMERA NELLA INTERPRETAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE PER QUANTO ATTIENE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Spetta a ciascuna Camera la potesta' di disciplinare il procedimento legislativo in tutto cio' che non sia direttamente ed espressamente gia' disciplinato dalla Costituzione, per il tramite dei regolamenti parlamentari che presentano reciproca autonomia nell'interpretazione e nell'attuazione per tal parte della Costituzione medesima, si' che, legittimamente l'uno (quello del Senato) puo' comprendere gli astenuti tra i votanti ai fini della validita' delle deliberazioni, e l'altro (quello della Camera) invece escluderli, senza che l'una o l'altra normativa di rango costituzionale si ponga in contrasto con l'art. 64, comma terzo, Cost.. Rientrano infatti tra i modi di votazione, determinabili con valutazione discrezionale di ciascun organo legislativo, la dichiarazione di astensione (alla Camera) e l'assenza (al Senato), entrambe quali manifestazioni di volonta' (esplicite o implicite) dirette al medesimo risultato di non concorrere all'adozione dell'atto collegiale (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 22 ottobre 1971 n. 865 in riferimento agli artt. 64, comma terzo, e 72 Cost).
Spetta a ciascuna Camera la potesta' di disciplinare il procedimento legislativo in tutto cio' che non sia direttamente ed espressamente gia' disciplinato dalla Costituzione, per il tramite dei regolamenti parlamentari che presentano reciproca autonomia nell'interpretazione e nell'attuazione per tal parte della Costituzione medesima, si' che, legittimamente l'uno (quello del Senato) puo' comprendere gli astenuti tra i votanti ai fini della validita' delle deliberazioni, e l'altro (quello della Camera) invece escluderli, senza che l'una o l'altra normativa di rango costituzionale si ponga in contrasto con l'art. 64, comma terzo, Cost.. Rientrano infatti tra i modi di votazione, determinabili con valutazione discrezionale di ciascun organo legislativo, la dichiarazione di astensione (alla Camera) e l'assenza (al Senato), entrambe quali manifestazioni di volonta' (esplicite o implicite) dirette al medesimo risultato di non concorrere all'adozione dell'atto collegiale (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 22 ottobre 1971 n. 865 in riferimento agli artt. 64, comma terzo, e 72 Cost).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 64
co. 3
Costituzione
art. 72
Altri parametri e norme interposte
Regolamento Camera
n. 0
art. 48
Regolamento Senato
n. 0
art. 107