Sentenza 78/1984 (ECLI:IT:COST:1984:78)
Massima numero 9580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  26/03/1984;  Decisione del  26/03/1984
Deposito del 29/03/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9579  9581


Titolo
SENT. 78/84 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' E OCCUPAZIONE DI URGENZA - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' - OPPOSIZIONE ALLA CORTE DI APPELLO - PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA DI GARANZIA COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'opposizione contro la determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza, proponibile direttamente alla Corte di appello, non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e non lede il diritto di difesa, poiche' il principio del doppio grado di giurisdizione non gode di tutela costituzionale e rientra, quindi, nell'apprezzamento politico del legislatore escluderne l'applicazione in alcuni casi (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma quarto, della legge n. 865 del 1971 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - cfr. S. nn. 25/1976, 238/1976, 186/1980, 62/1981, 52/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte