Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Regione Lombardia - Vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi - Termine di decadenza quinquennale, decorrente dalla vigenza del piano - Proroga, in caso di inserimento dei relativi interventi nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento - Denunciata violazione di parametri sovranazionali - Assenza delle relative ragioni - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. add. alla CEDU, dell'art. 9, comma 12, legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, il quale prevede che i vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento. L'ordinanza di rimessione è volta unicamente a denunciare la lesione degli artt. 42 e 117, terzo comma, Cost., e non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale; pertanto, il rimettente non ha assolto l'onere di motivazione sulla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2020 e n. 115 del 2020).