Sentenza 79/1984 (ECLI:IT:COST:1984:79)
Massima numero 14364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
26/03/1984; Decisione del
26/03/1984
Deposito del 29/03/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 79/84. INDUSTRIA E COMMERCIO - DELIBERAZIONI DEI COMITATI PREZZI - ASSERITA MANCATA PREFISSIONE DI CRITERI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SANZIONI PENALI PER LA INOSSERVANZA DELLE DELIBERAZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
SENT. 79/84. INDUSTRIA E COMMERCIO - DELIBERAZIONI DEI COMITATI PREZZI - ASSERITA MANCATA PREFISSIONE DI CRITERI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SANZIONI PENALI PER LA INOSSERVANZA DELLE DELIBERAZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Testo
Come la Corte ha gia' rilevato, controlli, limiti e garanzie (accertamento del costo delle merci compiuto da commissioni di cui fanno parte, con poteri consultivi e deliberanti, le categorie interessate, ancoraggio a precisi elementi tecnici, possibilita' di ricorso al giudice amministrativo e di disapplicazione da parte del giudice penale) operanti in ordine alle deliberazioni del C.I.P. e dei comitati provinciali dei prezzi, non consentono di affermare che ai comitati suddetti risultino, in materia, attribuiti poteri discrezionali di ampiezza tale da dar luogo ad arbitri. E' percio' da escludere che le norme che sanzionano penalmente la violazione degli indicati provvedimenti si pongano in contrasto con i principi di eguaglianza e di imparzialita' della pubblica amministrazione (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., - nel richiamo al quale e' stato ritenuto implicito, oltre che all'eguaglianza in senso stretto, il riferimento all'imparzialita' della P.A. - degli artt, 7, 8 e 14 del dlgcps 15 settembre 1947, n. 896, in parte qua). - S. n. 103/1957.
Come la Corte ha gia' rilevato, controlli, limiti e garanzie (accertamento del costo delle merci compiuto da commissioni di cui fanno parte, con poteri consultivi e deliberanti, le categorie interessate, ancoraggio a precisi elementi tecnici, possibilita' di ricorso al giudice amministrativo e di disapplicazione da parte del giudice penale) operanti in ordine alle deliberazioni del C.I.P. e dei comitati provinciali dei prezzi, non consentono di affermare che ai comitati suddetti risultino, in materia, attribuiti poteri discrezionali di ampiezza tale da dar luogo ad arbitri. E' percio' da escludere che le norme che sanzionano penalmente la violazione degli indicati provvedimenti si pongano in contrasto con i principi di eguaglianza e di imparzialita' della pubblica amministrazione (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., - nel richiamo al quale e' stato ritenuto implicito, oltre che all'eguaglianza in senso stretto, il riferimento all'imparzialita' della P.A. - degli artt, 7, 8 e 14 del dlgcps 15 settembre 1947, n. 896, in parte qua). - S. n. 103/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte