Sentenza 80/1984 (ECLI:IT:COST:1984:80)
Massima numero 12112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  26/03/1984;  Decisione del  26/03/1984
Deposito del 29/03/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 80/84. IMPUGNAZIONI PENALI - RICHIESTA DI RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE - TERMINI - DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORRE LA RICHIESTA DA PARTE DEL DIFENSORE DALLA DATA DI ESECUZIONE ANZICHE' DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO AL DIFENSORE OVVERO DALLA DATA EFFETTIVA DI CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO STESSO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - VIOLAZIONE DELLA DIFESA TECNICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La difesa tecnica e' essenziale perche' possa ritenersi rispettato il precetto dell'art. 24 Cost. E' pertanto illegittimo l'art. 263 bis c.p.p., come sostituito dall'art. 7 L. 12 agosto 1982, n. 532, nella parte in cui dispone che il termine di cinque giorni per la richiesta di riesame da parte del difensore dell'imputato detenuto decorra dall'esecuzione del provvedimento, anziche' dalla sua notifica al difensore o comunque da quando quest'ultimo abbia conoscenza del provvedimento stesso. - Cfr. S.n. 159/1972, 162/1975, 125/1979, 188/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte