Ordinanza 81/1984 (ECLI:IT:COST:1984:81)
Massima numero 14268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  26/03/1984;  Decisione del  26/03/1984
Deposito del 29/03/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 81/84. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - FINANZA LOCALE - INTERVENTI PROMOZIONALI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE - "DIRITTO ANNUALE" DELLE CAMERE DI COMMERCIO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA CONTRO DECRETO-LEGGE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DELLA DECRETAZIONE DI URGENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Toscana, in riferimento all'art. 77 Cost., per pretesa mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza, nei confronti dell'art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, con il quale, a sostegno di interventi promozionali per piccole e medie imprese, e' istituito un "diritto annuale" in favore delle camere di commercio. Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale in applicazione dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - le regioni non possono infatti prospettare innanzi alla Corte, in via principale, vizi insuscettibili di concretare invasioni delle competenze loro garantite. Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 34 del d.l. n. 786 del 1981 sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., perche' gia' decisa con sent. n. 307 del 1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte