Ordinanza 84/1984 (ECLI:IT:COST:1984:84)
Massima numero 12822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  26/03/1984;  Decisione del  26/03/1984
Deposito del 29/03/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 84/84. EDILIZIA E URBANISTICA - EDIFICABILITA' DEI SUOLI - REATI URBANISTICI - LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10, ART. 17, LETT. B - ANALOGA SANZIONE EDITTALE DI COMPORTAMENTI FORMALMENTE IDENTICI ANCHE SE DIVERSIFICABILI QUANTO ALL'ENTITA' DEL DANNO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - POTERE DEL GIUDICE DI GRADUARE LA PENA O DI IRROGARE SANZIONI SOSTITUTIVE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689) - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA (SENT. N. 49/1980) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 25, COMMA SECONDO, E 27, COMMA PRIMO, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, lett. b) l. 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per l'edificabilita' dei suoli), che punisce chi esegue lavori edilizi in totale difformita' o in assenza di concessione. Ed infatti la previsione di un'identica sanzione per coloro che, sprovvisti di concessione, abbiano edificato in contrasto con la normativa edilizia e per coloro che, pur senza essere muniti della concessione, abbiano tuttavia edificato in conformita' della suddetta normativa non contrasta col principio di eguaglianza, in quanto rientra nella politica legislativa sottoporre ad identica sanzione comportamenti formalmente identici, anche se produttivi di un diverso danno sociale, mentre il giudice puo' graduare la pena e puo' anche applicare sanzioni sostitutive. D'altra parte la descrizione della condotta incriminata non viola il principio di tassativita' della fattispecie penale ne' quello di cui all'art. 27 comma primo, essendo consentito il ricorso ad espressioni di comune esperienza, posto che spetta all'opera ermeneutica del giudice dare contenuto concreto a tali espressioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte