Ordinanza 85/1984 (ECLI:IT:COST:1984:85)
Massima numero 14752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
26/03/1984; Decisione del
26/03/1984
Deposito del 29/03/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 85/84. PROFESSIONI - RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE - ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO DELLA RAGIONERIA NEGLI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI - ISCRIZIONE DIRETTA ALL'ALBO DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - ESONERO DALL'OBBLIGO DEL SUPERAMENTO DEL PREVIO ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - ASSERITO CONTRASTO CON LA PRESCRIZIONE COSTITUZIONALE DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - DIFETTO DI CONTENUTO NORMATIVO NELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 85/84. PROFESSIONI - RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE - ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO DELLA RAGIONERIA NEGLI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI - ISCRIZIONE DIRETTA ALL'ALBO DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - ESONERO DALL'OBBLIGO DEL SUPERAMENTO DEL PREVIO ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - ASSERITO CONTRASTO CON LA PRESCRIZIONE COSTITUZIONALE DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - DIFETTO DI CONTENUTO NORMATIVO NELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 33, comma quinto, Cost. - dell'art. 31, primo comma, nn. 4 e 5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale) - sollevata sul presupposto che la detta normativa consenta, quanto agli abilitati all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici commerciali, la diretta iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali, esonerandoli dall'obbligo del superamento del previo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale - dato che la Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, ne ha ritenuto l'inammissibilita' in quanto la disposizione impugnata non avrebbe alcun contenuto normativo, suscettibile di trovare applicazione nel senso censurato, e non sussistono, ne' sono stati addotti motivi per discostarsi da tale conclusione. - S. n. 207/1983.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 33, comma quinto, Cost. - dell'art. 31, primo comma, nn. 4 e 5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale) - sollevata sul presupposto che la detta normativa consenta, quanto agli abilitati all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici commerciali, la diretta iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali, esonerandoli dall'obbligo del superamento del previo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale - dato che la Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, ne ha ritenuto l'inammissibilita' in quanto la disposizione impugnata non avrebbe alcun contenuto normativo, suscettibile di trovare applicazione nel senso censurato, e non sussistono, ne' sono stati addotti motivi per discostarsi da tale conclusione. - S. n. 207/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte