Sentenza 89/1984 (ECLI:IT:COST:1984:89)
Massima numero 9862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  03/04/1984;  Decisione del  03/04/1984
Deposito del 05/04/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 89/84. LOCAZIONE - ULTERIORE PROROGA BIENNALE CONCESSA SOLTANTO ALLE LOCAZIONI DI CUI ALL'ART. 67, L. 392 DEL 1978 - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
La denunziata disposizione si ricollega alla ratio della normativa transitoria dettata dalla L. n. 392 del 1978 in quanto ha introdotto una ulteriore proroga di due anni per le locazioni non abitative gia' soggette a proroga, la quale si configura come un'anomalia nel quadro normativo, giustificata dalla scadenza nell'anno 1982 di un notevole numero di locazioni di immobili non destinati ad uso di abitazione (senza che fossero state predisposte le misure indispensabili e per non turbare l'equilibrio del mercato). Per bilanciare in qualche modo il carattere del tutto eccezionale della norma e lo straordianrio sacrificio imposto al locatore, furono concessi notevoli aumenti del canone (oltre al recupero, a partire dal secondo anno, della svalutazione monetaria, medio tempore maturata). La norma denunciata, in quanto sostanzialmente diretta a costituire l'ultimo e definitivo anello di congiunzione della graduale attuazione della nuova disciplina (senza che possa consentirsi un ulteriore analogo intervento legislativo), si sottrae, pertanto, alle proposte censure di incostituzionalita', incentrate sull'art. 42 Cost.. Essa non si pone, peraltro, neppure in contrasto con l'art. 41 Cost. posto che l'autonomia negoziale non e', come tale, elevata a diritto costituzionalmente garantito (salve specifiche previsioni) ne' il richiamo alla iniziativa economica privata sembra pertinente, in quanto nella specie non viene dedotta alcuna attivita' produttiva del locatore, ma si verte soltanto in tema di godimento di un bene. Va altresi' esclusa l'irrazionale disparita' di trattamento tra le locazioni di cui all'art. 67 della L. n. 392 del 1978 (beneficiare della proroga) a quelle ex art. 71, che ne restano escluse. Le locazioni di cui all'art. 71, infatti, sono soltanto quelle stipulate nel periodo di appena un mese (e cioe' dal 30 giugno 1978, data di entrata in vigore della L. n. 392 del 1978) ovvero stipulate anche prima, ma aventi una scadenza convenzionale posteriore alla predetta data del 30 luglio 1978. Tali ipotesi non sono suscettibili di essere ricondotte ad una comune scadenza, sussistendo una profonda eterogeneita' rispetto ai contratti di cui all'art. 67 che consentiva una concreta determinazione del termine finale del rapporto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., dell'art. 15 bis della L. 25 marzo 1982 n. 94).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte