Sentenza 90/1984 (ECLI:IT:COST:1984:90)
Massima numero 10127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  03/04/1984;  Decisione del  03/04/1984
Deposito del 05/04/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 90/84. MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO IN CASO DI SCARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ANALOGO CASO NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - LEGITTIMITA' - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE ARRESTATO - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA'.

Testo
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2110 cod. civ., secondo comma, nella parte in cui esclude, in caso di carcerazione preventiva del lavoratore, la sospensione del rapporto di lavoro subordinato fino alla sentenza definitiva. Invero, il confronto col pubblico impiego (nel quale e' prevista la sospensione cautelare obbligatoria) in termini di eguaglianza di trattamento, non e' utilmente proponibile in quanto, da un punto di vista generale, fra l'impiego pubblico e quello privato sussistono ancora, nonostante la tendenziale convergenza, differenza di generi, struttura e funzioni e, in particolare, nel primo la sospensione suddetta si correla non alla conservazione del posto ma alla tutela della pubblica amministrazione, mentre nel secondo, giusto l'attuale orientamento della Cassazione, la risoluzione si determina solo quando l'arresto del lavoratore si protragga a tal punto da costituire un giustificato motivo di licenziamento. E, d'altra parte, allorche' l'arresto venga disposto, come nella specie, con riferimento ad un illecito del tutto estraneo al rapporto di lavoro ed ai doveri verso il datore di lavoro, l'eventuale licenziamento non implica alcun anticipato giudizio sulla colpevolezza del lavoratore arrestato, in violazione dell'art. 27, comma secondo, Cost., ma presuppone soltanto che sussistano le obiettive ragioni di giustificazione del ricorso ex art. 3 della legge n. 604 del 1966.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte