Sentenza 91/1984 (ECLI:IT:COST:1984:91)
Massima numero 10128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
03/04/1984; Decisione del
03/04/1984
Deposito del 05/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10129
Titolo
SENT. 91/84 A. GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONE - GRAVAMI AVVERSO LE DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI - PROCURATORE GENERALE - TERMINE DI NOVANTA GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PRINCIPALE - LEGITTIMITA' - DIVERSITA' DI POSIZIONE RISPETTO A QUELLA DEL PENSIONATO.
SENT. 91/84 A. GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONE - GRAVAMI AVVERSO LE DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI - PROCURATORE GENERALE - TERMINE DI NOVANTA GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PRINCIPALE - LEGITTIMITA' - DIVERSITA' DI POSIZIONE RISPETTO A QUELLA DEL PENSIONATO.
Testo
Gli aspiranti alla giusta pensione sono da reputarsi meritevoli di un trattamento piu' favorevole rispetto a chi, come il Procuratore Generale della Corte dei Conti, contesti con la propria azione la legittimita' del provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza e, pertanto, la declaratoria di illegittimita' delle norme che prescrivevano, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni da parte degli aventi diritto al trattamento suddetto (Sent. n. 8 del 1976), il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato, non puo' essere reiterata riguardo a quelle che consentono il permanere del termine di decadenza per il solo ricorso principale del P.G., tenendo anche conto del fatto che, identificandosi il relativo dies a quo con la registrazione da parte della Corte del provvedimento di concessione della pensione, esso riesce di agevole cognizione per l'organo legittimato e che la durata del termine stesso consente un adeguato spatium deliberandi.
Gli aspiranti alla giusta pensione sono da reputarsi meritevoli di un trattamento piu' favorevole rispetto a chi, come il Procuratore Generale della Corte dei Conti, contesti con la propria azione la legittimita' del provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza e, pertanto, la declaratoria di illegittimita' delle norme che prescrivevano, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni da parte degli aventi diritto al trattamento suddetto (Sent. n. 8 del 1976), il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato, non puo' essere reiterata riguardo a quelle che consentono il permanere del termine di decadenza per il solo ricorso principale del P.G., tenendo anche conto del fatto che, identificandosi il relativo dies a quo con la registrazione da parte della Corte del provvedimento di concessione della pensione, esso riesce di agevole cognizione per l'organo legittimato e che la durata del termine stesso consente un adeguato spatium deliberandi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte