Sentenza 91/1984 (ECLI:IT:COST:1984:91)
Massima numero 10129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  03/04/1984;  Decisione del  03/04/1984
Deposito del 05/04/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10128


Titolo
SENT. 91/84 B. LIMITAZIONE AI SOLI ERRORI DI FATTO DEI CASI DI REVOCA DELLA PENSIONE - TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL RELATIVO POTERE - LEGITTIMITA'.

Testo
Le norme che disciplinano la revoca delle pensioni ordinarie (civili e militari), escludendola nei casi di errore di diritto e limitandola ai soli casi di errori di fatto da far valere entro termini perentori, non contrastano ne' con l'art. 3 Cost., perche' la denunciata violazione del principio di uguaglianza puo' eventualmente ascriversi non a difetto della normativa, ma ad inerzia della P.A. (e, comunque, l'equiparazione del trattamento pensionistico de quo con l'assicurazione generale obbligatoria e' smentita dalla diversita' delle rispettive discipline); ne' con l'art. 36 Cost., perche' in subiecta materia trattasi di apprezzamenti di opportunita' riservati al legislatore; ne' con l'art. 76 Cost., poiche' la stessa legge di delega assegna al legislatore delegato margini di discrezionalita' estranei al giudizio di costituzionalita'; ne', infine, con l'art. 97 Cost., il quale, nei termini in cui la censura e' proposta, rappresenta semplicemente la riscrittura dell'impugnazione basata sull'art. 3.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte