Ordinanza 92/1984 (ECLI:IT:COST:1984:92)
Massima numero 14754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
03/04/1984; Decisione del
03/04/1984
Deposito del 05/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 92/84. PROCEDIMENTO CIVILE - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL GIUDICE - IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA SENZA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E DELLA RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI - INCOMPETENZA DEL GIUDICE A QUO A CONOSCERE NEL CASO CONCRETO LA DOMANDA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 92/84. PROCEDIMENTO CIVILE - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL GIUDICE - IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA SENZA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E DELLA RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI - INCOMPETENZA DEL GIUDICE A QUO A CONOSCERE NEL CASO CONCRETO LA DOMANDA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 28 Cost. - dell'art. 56, comma primo, cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che la domanda per la dichiarazione di responsabilita' del giudice non puo' essere proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, in quanto il Tribunale che l'ha sollevata non e' competente a pronunciarsi sull'azione spiegata contro un giudice in servizio presso lo stesso Tribunale (cognizione che spettera' ad altro Tribunale designato dalla Corte di cassazione, in applicazione del secondo comma dell'art. 56 succitato), neppure per dichiararla improponibile per difetto di autorizzazione, per cui l'eventuale accoglimento della questione non avrebbe alcun effetto sul giudizio a quo, dovendo il Tribunale - qualunque sia l'esito dell'incidente di costituzionalita' - dichiarare comunque la propria incompetenza.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 28 Cost. - dell'art. 56, comma primo, cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che la domanda per la dichiarazione di responsabilita' del giudice non puo' essere proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, in quanto il Tribunale che l'ha sollevata non e' competente a pronunciarsi sull'azione spiegata contro un giudice in servizio presso lo stesso Tribunale (cognizione che spettera' ad altro Tribunale designato dalla Corte di cassazione, in applicazione del secondo comma dell'art. 56 succitato), neppure per dichiararla improponibile per difetto di autorizzazione, per cui l'eventuale accoglimento della questione non avrebbe alcun effetto sul giudizio a quo, dovendo il Tribunale - qualunque sia l'esito dell'incidente di costituzionalita' - dichiarare comunque la propria incompetenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 28
Altri parametri e norme interposte