Ordinanza 93/1984 (ECLI:IT:COST:1984:93)
Massima numero 12825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
03/04/1984; Decisione del
03/04/1984
Deposito del 05/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 93/84. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - TESTIMONI CHIAMATI A DEPORRE IN MATERIA CIVILE E PENALE - INDENNITA' AD ESSI SPETTANTE - LEGGE 13 LUGLIO 1965, N. 836, ART. 1 - QUESTIONE SOLLEVATA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE E NON NEL CORSO DEL GIUDIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 93/84. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - TESTIMONI CHIAMATI A DEPORRE IN MATERIA CIVILE E PENALE - INDENNITA' AD ESSI SPETTANTE - LEGGE 13 LUGLIO 1965, N. 836, ART. 1 - QUESTIONE SOLLEVATA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE E NON NEL CORSO DEL GIUDIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della l. 13 luglio 1965, n. 836, nella parte in cui prevede per i testimoni un'indennita' troppo esigua e non differenziata, in quanto sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in sede di liquidazione dell'indennita' al testimone e non nel corso del giudizio, come invece richiede l'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della l. 13 luglio 1965, n. 836, nella parte in cui prevede per i testimoni un'indennita' troppo esigua e non differenziata, in quanto sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in sede di liquidazione dell'indennita' al testimone e non nel corso del giudizio, come invece richiede l'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte