Ordinanza 94/1984 (ECLI:IT:COST:1984:94)
Massima numero 12826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  03/04/1984;  Decisione del  03/04/1984
Deposito del 05/04/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 94/84. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685, ART. 72 - DETENZIONE DI QUANTITA' MODICHE DI STUPEFACENTI, QUALE CHE SIA LA DESTINAZIONE CHE LA GENTE INTENDA DAR LORO - SANZIONE - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA (SENT. N. 170/1982) - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, nella parte in cui, con l'inciso "per uso personale non terapeutico di terzi", limita l'applicabilita' della piu' tenue sanzione ivi prevista alla detenzione di modiche quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope a fine di spaccio, escludendola invece per la detenzione di eguali quantitativi delle medesime sostanze per uso esclusivamente personale; e cio' perche' la norma impugnata prevede una piu' tenue sanzione per la detenzione di modiche quantita' di stupefacenti, quale che sia la destinazione che l'agente intende dar loro, in quanto il legislatore ha avuto riguardo all'oggettiva pericolosita' dell'accumulazione delle sostenze, il cui eventuale uso personale e' rimesso a una scelta del detentore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte