Ordinanza 96/1984 (ECLI:IT:COST:1984:96)
Massima numero 14755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  03/04/1984;  Decisione del  03/04/1984
Deposito del 05/04/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 96/84. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.LO.R.) - REDDITO DELLE IMPRESE FAMILIARI - ASSERITA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA ED OMESSA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, - in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (riguardante la istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui assoggetta all'IRPEF il reddito delle imprese familiari imputandolo a ciascun collaboratore familiare (per il dubbio che cio' determini un'ingiustificata discriminazione tra contribuenti, assoggettando all'ILOR i redditi da impresa familiare e mandando invece esenti quelli da lavoro autonomo, a seguito della pronuncia della Corte in tale materia), in quanto nell'ordinanza di rimessione, in contrasto con il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, difetta ogni motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo della questione sollevata, ne' sono indicate con chiarezza le premesse di fatto che formano oggetto del giudizio stesso. - S. n. 42/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte