Ordinanza 98/1984 (ECLI:IT:COST:1984:98)
Massima numero 14757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
03/04/1984; Decisione del
03/04/1984
Deposito del 05/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 98/84. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO DI VALORE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA DELLA PROPRIETA' PRIVATA, CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUFFICIENTE INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELLA QUESTIONE E CARENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA STESSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 98/84. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO DI VALORE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA DELLA PROPRIETA' PRIVATA, CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUFFICIENTE INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELLA QUESTIONE E CARENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA STESSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, comma secondo, e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (concernente la istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), e 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, modificativo del detto art. 14 della legge n. 643 del 1972, in quanto l'ordinanza di rimessione - eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - si limita a indicare le disposizioni fonte delle norme impugnate, che prevedono i criteri per la determinazione dell'incremento di valore al quale si riferisce l'imposizione tributaria, ed a soggiungere che l'art. 14 della legge n. 643 del 1972 e' stato dichiarato illegittimo, nella parte contrastante con il principio di uguaglianza, rimanendo pertanto impregiudicato rispetto alle altre norme parametro, ed abrogato con decreto legge 12 novembre 1979, n. 571, restando quindi operante per i rapporti sorti medio tempore, il che, oltre a non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione, non permette il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della stessa. - S. n. 126/1979.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, comma secondo, e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (concernente la istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), e 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, modificativo del detto art. 14 della legge n. 643 del 1972, in quanto l'ordinanza di rimessione - eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - si limita a indicare le disposizioni fonte delle norme impugnate, che prevedono i criteri per la determinazione dell'incremento di valore al quale si riferisce l'imposizione tributaria, ed a soggiungere che l'art. 14 della legge n. 643 del 1972 e' stato dichiarato illegittimo, nella parte contrastante con il principio di uguaglianza, rimanendo pertanto impregiudicato rispetto alle altre norme parametro, ed abrogato con decreto legge 12 novembre 1979, n. 571, restando quindi operante per i rapporti sorti medio tempore, il che, oltre a non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione, non permette il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della stessa. - S. n. 126/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte