Ordinanza 99/1984 (ECLI:IT:COST:1984:99)
Massima numero 14758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
03/04/1984; Decisione del
03/04/1984
Deposito del 05/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 99/84. LIBERTA' PERSONALE - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIESAME - IPOTESI DI PROCEDIMENTO PER GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO DAVANTI ALLA LEGGE E DELLA TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUFFICIENTE INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELLA QUESTIONE E CARENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA STESSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 99/84. LIBERTA' PERSONALE - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIESAME - IPOTESI DI PROCEDIMENTO PER GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO DAVANTI ALLA LEGGE E DELLA TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUFFICIENTE INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELLA QUESTIONE E CARENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA STESSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - delle norme di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro), nell'ipotesi di procedimento per giudizio direttissimo, essendo stato eluso il precetto di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, perche' le indicazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, oltre a non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione sollevata in quanto prive di qualsiasi precisazione sia in ordine alle norme impugnate che alla fattispecie oggetto del giudizio di merito, non permettono il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza gia' in astratto della stessa.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - delle norme di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro), nell'ipotesi di procedimento per giudizio direttissimo, essendo stato eluso il precetto di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, perche' le indicazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, oltre a non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione sollevata in quanto prive di qualsiasi precisazione sia in ordine alle norme impugnate che alla fattispecie oggetto del giudizio di merito, non permettono il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza gia' in astratto della stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte