Ordinanza 100/1984 (ECLI:IT:COST:1984:100)
Massima numero 12827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
03/04/1984; Decisione del
03/04/1984
Deposito del 05/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 100/84. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI TAR - LEGGE 20 MARZO 1980 N. 75, ART. 6, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25, PRIMO COMMA, E 103, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA (SENT. N. 185/1981) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 100/84. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI TAR - LEGGE 20 MARZO 1980 N. 75, ART. 6, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25, PRIMO COMMA, E 103, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA (SENT. N. 185/1981) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 103, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma della legge 20 marzo 1980 n. 75, nelle parti in cui non attribuisce ai TAR le controversie in materia di indennita' di buonuscita e di indennita' di cessazione del rapporto di impiego relative al personale degli enti locali e in cui attribuisce ai TAR e non alla Corte dei conti le controversie concernenti l'indennita' di buonuscita erogata dall'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri. Ed infatti l'art. 103, primo comma Cost., consente, ma non impone al legislatore ordinario di attribuire ad organi di giustizia amministrativa la cognizione di controversie coinvolgenti diritti soggettivi; mentre il principio del giudice naturale si limita a sancire una riserva assoluta di legge in merito all'individuazione del giudice e l'art. 103, secondo comma Cost., non ha inteso conservare incondizionatamente alla Corte dei conti l'intera giurisdizione che le spettava al momento del'entrata in vigore della Costituzione e quindi nemmeno quella ad essa attribuita nella materia prima indicata dalla legge 19 giugno 1913 n. 641.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 103, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma della legge 20 marzo 1980 n. 75, nelle parti in cui non attribuisce ai TAR le controversie in materia di indennita' di buonuscita e di indennita' di cessazione del rapporto di impiego relative al personale degli enti locali e in cui attribuisce ai TAR e non alla Corte dei conti le controversie concernenti l'indennita' di buonuscita erogata dall'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri. Ed infatti l'art. 103, primo comma Cost., consente, ma non impone al legislatore ordinario di attribuire ad organi di giustizia amministrativa la cognizione di controversie coinvolgenti diritti soggettivi; mentre il principio del giudice naturale si limita a sancire una riserva assoluta di legge in merito all'individuazione del giudice e l'art. 103, secondo comma Cost., non ha inteso conservare incondizionatamente alla Corte dei conti l'intera giurisdizione che le spettava al momento del'entrata in vigore della Costituzione e quindi nemmeno quella ad essa attribuita nella materia prima indicata dalla legge 19 giugno 1913 n. 641.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 103
co. 2
Altri parametri e norme interposte