Sentenza 102/1984 (ECLI:IT:COST:1984:102)
Massima numero 11400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
04/04/1984; Decisione del
04/04/1984
Deposito del 05/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 102/84. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' ATTINENTE IL MERITO DEL GIUDIZIO A QUO SOLLEVATA IN UNA FASE IN CUI VENIVA IN CONSIDERAZIONE SOLO LA SPETTANZA DELLA GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - URBANISTICA - T.U. DELLE LEGGI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 23 GIUGNO 1970 N. 20, ART. 24 COMMA SECONDO - NECESSITA' DI CONCESSIONE EDILIZIA ANCHE PER LE OPERE DA ESEGUIRE SU TERRENI DEMANIALI.
SENT. 102/84. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' ATTINENTE IL MERITO DEL GIUDIZIO A QUO SOLLEVATA IN UNA FASE IN CUI VENIVA IN CONSIDERAZIONE SOLO LA SPETTANZA DELLA GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - URBANISTICA - T.U. DELLE LEGGI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 23 GIUGNO 1970 N. 20, ART. 24 COMMA SECONDO - NECESSITA' DI CONCESSIONE EDILIZIA ANCHE PER LE OPERE DA ESEGUIRE SU TERRENI DEMANIALI.
Testo
Quando nel giudizio principale si controverte della giurisdizione, una questione di costituzionalita', che sia rilevante, e' configurabile soltanto se essa investe la norma attributiva della potesta' giurisdizionale ossia se dalla sua risoluzione dipende la sussistenza o meno, nel giudice adito, di tale potesta'. (Inammissibilita' - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma secondo, seconda parte T.U. delle leggi della Provincia di Bolzano 23 giugno 1970 n. 20 sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 11 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige 26 febbraio 1948 n. 5, ora sostituiti dagli artt. 4 e 8 D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, per la parte in cui prevede la necessita' della concessione del Sindaco anche per le opere da eseguire su terreni demaniali ad opera dello Stato).
Quando nel giudizio principale si controverte della giurisdizione, una questione di costituzionalita', che sia rilevante, e' configurabile soltanto se essa investe la norma attributiva della potesta' giurisdizionale ossia se dalla sua risoluzione dipende la sussistenza o meno, nel giudice adito, di tale potesta'. (Inammissibilita' - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma secondo, seconda parte T.U. delle leggi della Provincia di Bolzano 23 giugno 1970 n. 20 sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 11 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige 26 febbraio 1948 n. 5, ora sostituiti dagli artt. 4 e 8 D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, per la parte in cui prevede la necessita' della concessione del Sindaco anche per le opere da eseguire su terreni demaniali ad opera dello Stato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 4
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8