Sentenza 103/1984 (ECLI:IT:COST:1984:103)
Massima numero 11638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
06/04/1984; Decisione del
06/04/1984
Deposito del 11/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/84 B. PENA - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - FUNZIONI DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA - DENUNCIA IN SEDE DI REMISSIONE DEL DEBITO - INAMMISSIBILITA` DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 103/84 B. PENA - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - FUNZIONI DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA - DENUNCIA IN SEDE DI REMISSIONE DEL DEBITO - INAMMISSIBILITA` DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale delle norme dell'ordinamento penitenziario inerenti le funzioni del magistrato di sorveglianza relative all'organizzazione giudiziaria, sollevate in sede di remissione del debito.
Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale delle norme dell'ordinamento penitenziario inerenti le funzioni del magistrato di sorveglianza relative all'organizzazione giudiziaria, sollevate in sede di remissione del debito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte