Sentenza 272/2020 (ECLI:IT:COST:2020:272)
Massima numero 43245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  18/11/2020;  Decisione del  18/11/2020
Deposito del 21/12/2020; Pubblicazione in G. U. 23/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43246  43247  43248  43249


Titolo
Ricorso in via principale - Mancata corrispondenza della disposizione impugnata con quelle indicate nella delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Marche n. 29 del 2019. Tale disposizione non è indicata tra quelle di cui il Consiglio dei ministri ha autorizzato l'impugnativa.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato, è inammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 83 del 2018, n. 152 del 2017, n. 265 del 2016 e n. 239 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  18/09/2019  n. 29  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte