Sentenza 104/1984 (ECLI:IT:COST:1984:104)
Massima numero 9733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
06/04/1984; Decisione del
06/04/1984
Deposito del 11/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 104/84. GIUDIZIO COSTITUZIONALE - DIRITTO VIVENTE - RILEVANZA ANCHE SE CONSOLIDATASI DOPO LE ORDINANZE DI RIMESSIONE - NORMA IMPUGNATA, RITENUTA ABROGATA DALLA GIURISPRUDENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ADDIZIONALE SULL'IMPOSTA DI CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA.
SENT. 104/84. GIUDIZIO COSTITUZIONALE - DIRITTO VIVENTE - RILEVANZA ANCHE SE CONSOLIDATASI DOPO LE ORDINANZE DI RIMESSIONE - NORMA IMPUGNATA, RITENUTA ABROGATA DALLA GIURISPRUDENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ADDIZIONALE SULL'IMPOSTA DI CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA.
Testo
Il "diritto vivente", anche se consolidatosi in tempo successivo alle ordinanze di rimessione, vale a privare di fondamento questioni di costituzionalita' insorte sulla base di interpretazioni opposte ad esso. Va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto l'addizionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'Enel, istituita dalla l. 6 ottobre 1967 n. 973, posto che quest'ultima e' ritenuta, dalla Cassazione e dalla maggioranza dei giudici di merito, abrogata tacitamente dall'art. 1 l. 9 ottobre 1971 n. 825 e 82 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597. - cfr. S.nn. 72/1983 e 325/1983.
Il "diritto vivente", anche se consolidatosi in tempo successivo alle ordinanze di rimessione, vale a privare di fondamento questioni di costituzionalita' insorte sulla base di interpretazioni opposte ad esso. Va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto l'addizionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'Enel, istituita dalla l. 6 ottobre 1967 n. 973, posto che quest'ultima e' ritenuta, dalla Cassazione e dalla maggioranza dei giudici di merito, abrogata tacitamente dall'art. 1 l. 9 ottobre 1971 n. 825 e 82 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597. - cfr. S.nn. 72/1983 e 325/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte