Ordinanza 109/1984 (ECLI:IT:COST:1984:109)
Massima numero 14761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
06/04/1984; Decisione del
06/04/1984
Deposito del 11/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 109/84. AMNISTIA E INDULTO - REATI TRIBUTARI - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI PER ESEGUIRE OD OCCULTARE DETTI REATI OVVERO PER CONSEGUIRNE IL PROFITTO - INCLUSIONE NELL'AMNISTIA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA L'IPOTESI SEMPLICE E QUELLA AGGRAVATA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 2621, N. 1, COD. CIV. - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 109/84. AMNISTIA E INDULTO - REATI TRIBUTARI - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI PER ESEGUIRE OD OCCULTARE DETTI REATI OVVERO PER CONSEGUIRNE IL PROFITTO - INCLUSIONE NELL'AMNISTIA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA L'IPOTESI SEMPLICE E QUELLA AGGRAVATA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 2621, N. 1, COD. CIV. - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 1, ultimo comma, d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (Concessione di amnistia per i reati tributari), nella parte in cui concede amnistia per il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621, n. 1, cod. civ.) commesso per eseguire od occultare i reati tributari indicati nel primo comma dello stesso art. 1 ovvero per conseguirne il profitto (sollevata sull'assunto che dette finalita' costituiscono circostanza aggravante, ex art. 61, n. 2, cod. pen., del reato di cui al citato art. 2621 n. 1, con la conseguenza che nell'amnistia verrebbe compresa un'ipotesi aggravata di reato ed esclusa l'ipotesi semplice), in quanto il giudice a quo, lasciando insoddisfatta la prescrizione di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha omesso qualunque riferimento alla fattispecie concreta e non ha motivato sulla rilevanza della dedotta questione nella causa di merito.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 1, ultimo comma, d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (Concessione di amnistia per i reati tributari), nella parte in cui concede amnistia per il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621, n. 1, cod. civ.) commesso per eseguire od occultare i reati tributari indicati nel primo comma dello stesso art. 1 ovvero per conseguirne il profitto (sollevata sull'assunto che dette finalita' costituiscono circostanza aggravante, ex art. 61, n. 2, cod. pen., del reato di cui al citato art. 2621 n. 1, con la conseguenza che nell'amnistia verrebbe compresa un'ipotesi aggravata di reato ed esclusa l'ipotesi semplice), in quanto il giudice a quo, lasciando insoddisfatta la prescrizione di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha omesso qualunque riferimento alla fattispecie concreta e non ha motivato sulla rilevanza della dedotta questione nella causa di merito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte