Ordinanza 112/1984 (ECLI:IT:COST:1984:112)
Massima numero 14764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
06/04/1984; Decisione del
06/04/1984
Deposito del 11/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 112/84. REATI TRIBUTARI - AMNISTIA - DELIMITAZIONE DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI SIA STATO ESTINTO CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO IL DEBITO TRIBUTARIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - ESTENSIONE ANCHE ALLE IPOTESI DIANZI ESCLUSE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 112/84. REATI TRIBUTARI - AMNISTIA - DELIMITAZIONE DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI SIA STATO ESTINTO CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO IL DEBITO TRIBUTARIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - ESTENSIONE ANCHE ALLE IPOTESI DIANZI ESCLUSE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 1 d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia anche ai casi in cui sia stato estinto con provvedimento definitivo il debito tributario, in mancanza delle istanze e delle dichiarazioni previste dall'articolo impugnato, essendo sopravvenuto successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio il d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, che ha concesso l'amnistia anche per le ipotesi contemplate dalla predetta ordinanza, per cui occorre che il primo giudice riesamini la questione alla luce della citata sopravvenienza. - O. n. 111/1984.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 1 d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia anche ai casi in cui sia stato estinto con provvedimento definitivo il debito tributario, in mancanza delle istanze e delle dichiarazioni previste dall'articolo impugnato, essendo sopravvenuto successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio il d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, che ha concesso l'amnistia anche per le ipotesi contemplate dalla predetta ordinanza, per cui occorre che il primo giudice riesamini la questione alla luce della citata sopravvenienza. - O. n. 111/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte