Ordinanza 113/1984 (ECLI:IT:COST:1984:113)
Massima numero 14765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
12/04/1984; Decisione del
12/04/1984
Deposito del 18/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 113/84. CAMBIO E VALUTA - REATI VALUTARI - CESSIONE DELLA VALUTA ESTERA - OBBLIGO SANZIONATO PENALMENTE - ESONERO LIMITATO ALLE SOLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA - ESCLUSIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE CON SEDE LEGALE NELLO STESSO COMUNE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'UOMO - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA SENZA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 113/84. CAMBIO E VALUTA - REATI VALUTARI - CESSIONE DELLA VALUTA ESTERA - OBBLIGO SANZIONATO PENALMENTE - ESONERO LIMITATO ALLE SOLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA - ESCLUSIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE CON SEDE LEGALE NELLO STESSO COMUNE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'UOMO - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA SENZA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2 e 41, primo comma, Cost. - dell'art. 7 del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31 (convertito nella legge n. 159/1976, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), nella parte in cui limita alle sole persone fisiche, residenti nel comune di Campione d'Italia, l'esonero dall'obbligo della cessione di valuta estera (la cui inosservanza e' sanzionata penalmente dall'art. 1, terzo comma, d.l. citato), escludendone invece le persone giuridiche con sede legale nello stesso comune (per il dubbio che tale limitazione determini una ingiustificata discriminazione nello svolgimento di attivita' economiche tra persone fisiche e persone giuridiche, violando i principi della liberta' di iniziativa economica e dell'esercizio dei diritti dell'uomo), in quanto il giudice a quo, lasciando insoddisfatta la prescrizione di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ha affatto motivato in ordine alla rilevanza della dedotta questione, limitandosi ad un'affermazione apodittica, senza nemmeno esporre gli elementi di fatto oggetto del giudizio, dai quali si potesse comunque dedurre la rilevanza stessa.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2 e 41, primo comma, Cost. - dell'art. 7 del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31 (convertito nella legge n. 159/1976, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), nella parte in cui limita alle sole persone fisiche, residenti nel comune di Campione d'Italia, l'esonero dall'obbligo della cessione di valuta estera (la cui inosservanza e' sanzionata penalmente dall'art. 1, terzo comma, d.l. citato), escludendone invece le persone giuridiche con sede legale nello stesso comune (per il dubbio che tale limitazione determini una ingiustificata discriminazione nello svolgimento di attivita' economiche tra persone fisiche e persone giuridiche, violando i principi della liberta' di iniziativa economica e dell'esercizio dei diritti dell'uomo), in quanto il giudice a quo, lasciando insoddisfatta la prescrizione di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ha affatto motivato in ordine alla rilevanza della dedotta questione, limitandosi ad un'affermazione apodittica, senza nemmeno esporre gli elementi di fatto oggetto del giudizio, dai quali si potesse comunque dedurre la rilevanza stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 41
co. 1
Altri parametri e norme interposte