Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37683  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37704  37705  37706  37707  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Previsione che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino periodicamente la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale mediante una procedura che vede il coinvolgimento del sindaco e del presidente della provincia e, ove previsto, del direttore generale, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, sulla base delle "linee guida" deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, e che prevede l'invio dei referti altresì al presidente del consiglio comunale o provinciale - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Verifiche finalizzate al raccordo tra controlli esterni e controlli interni, volte a consentire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dei parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e dei vincoli comunitari, estensibili anche alle autonomie speciali - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, comma 1, lett. b), 6 e 46 dello statuto sardo - dell'art. 148, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino periodicamente la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, mediante una procedura che vede il coinvolgimento del sindaco e del presidente della provincia e, ove previsto, del direttore generale, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, sulla base delle "linee guida" deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, e che prescrive l'invio dei referti altresì al presidente del consiglio comunale o provinciale. La disposizione censurata si limita infatti a disciplinare procedure di raccordo tra i controlli interni funzionali ad assicurare il rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale e i controlli esterni di natura collaborativa intestati alle sezioni regionali della Corte dei conti, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dei parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali. I controlli di cui alla norma impugnata si pongono pertanto su un piano distinto rispetto a quello disciplinato dagli invocati parametri statutari e dalle relative norme di attuazione: i primi sono infatti svolti in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81 e 119 Cost.), anche in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), distinti dai parametri in riferimento ai quali si svolgono i controlli disciplinati nell'ambito competenziale riservato alle norme di attuazione statutaria. Interpretata in questi termini, la norma de qua non è lesiva degli evocati parametri statutari, inidonei a delimitare l'ambito dei controlli legittimamente attribuibili dal legislatore statale alla Corte dei conti, atteso che ben si giustifica l'attribuzione dei suddetti controlli ad un organo terzo ed imparziale - quale si configura la suddetta Corte - che rappresenta lo Stato-ordinamento.

- Sulla riconducibilità delle verifiche periodiche della Corte dei conti sulla legittimità e regolarità della gestione economico-finanziaria all'ambito dei controlli esterni di natura collaborativa, v. la citata sentenza n. 179/2007.

- In relazione al fondamentale raccordo tra controlli esterni e controlli interni, volti a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, i parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e i vincoli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006, 181/1999, 470/1997 e 29/1995.

- Sulla distinzione tra controlli esterni e controlli interni sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali, v. la citata sentenza n. 60/2013.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 148  co. 1

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 3  co. 1

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3  co. 1

statuto regione Sardegna  art. 6

statuto regione Sardegna  art. 46

Altri parametri e norme interposte