Ricorso in via principale - Ricognizione dei parametri evocati - Inclusione di quello che, benché non menzionato nella delibera autorizzativa dell'impugnazione, può considerarsi implicitamente evocato - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di corrispondenza tra parametro evocato nel ricorso e delibera ad impugnare, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019. Benché l'art. 136 Cost. non sia espressamente menzionato nella delibera del Consiglio dei ministri, è evidente la volontà dell'organo politico, titolare del potere di impugnativa, di porre, a mezzo della intermediazione tecnica dell'Avvocatura generale, la questione di costituzionalità concernente la violazione del giudicato costituzionale ai sensi del parametro indicato.
Spetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. (Precedenti citati: sentenza n. 128 del 2018).