Ordinanza 114/1984 (ECLI:IT:COST:1984:114)
Massima numero 12829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  12/04/1984;  Decisione del  12/04/1984
Deposito del 18/04/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 114/84. PROCESSO CIVILE - MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI IN UDIENZA - COD. PROC. CIV., ARTT. 181 E 309 - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE (IMPROPRIAMENTE RICHIAMATI) - SI PROSPETTANO VALUTAZIONI DI POLITICA LEGISLATIVA, NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 309 e 181 c.p.c., concernenti la mancata comparizione delle parti, in quanto norme svolte a rimediare possibili dimenticanze della difesa non possono risolversi in una violazione dell'art. 24 Cost. e d'altra parte, col dedurre l'opportunita' di un migliore funzionamento della giustizia civile si propone in sostanza alla Corte un problema di politica legislativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte