Ordinanza 115/1984 (ECLI:IT:COST:1984:115)
Massima numero 14766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
12/04/1984; Decisione del
12/04/1984
Deposito del 18/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 115/84. IMPIEGO PUBBLICO - NORME A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI EX COMBATTENTI ED ASSIMILATI - PREVISIONE DI ONERI FINANZIARI - OMESSA INDICAZIONE DEI MEZZI PER FARVI FRONTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE SECONDO IL QUALE OGNI LEGGE CHE IMPORTI NUOVE O MAGGIORI SPESE DEVE INDICARE I MEZZI PER SOSTENERLE - IUS SUPERVENIENS - PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL SETTORE DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1983 - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 115/84. IMPIEGO PUBBLICO - NORME A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI EX COMBATTENTI ED ASSIMILATI - PREVISIONE DI ONERI FINANZIARI - OMESSA INDICAZIONE DEI MEZZI PER FARVI FRONTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE SECONDO IL QUALE OGNI LEGGE CHE IMPORTI NUOVE O MAGGIORI SPESE DEVE INDICARE I MEZZI PER SOSTENERLE - IUS SUPERVENIENS - PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL SETTORE DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1983 - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (contenente norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente disposizioni a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti oneri: argomentando che la norma impugnata - a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri posti a loro carico" - verrebbe a far gravare sui soli enti previdenziali, anch'essi compresi nella "finanza pubblica allargata", l'onere gia' imposto agli enti datori di lavoro; ed inoltre sotto il profilo che la declaratoria di illegittimita' del citato art. 6 - soggettivamente circoscritta ai Comuni, alle aziende municipalizzate ed ai relativi consorzi - debba essere estesa anche agli enti pubblici ospedalieri (ora U.S.L.), "i quali pure fanno parte della finanza pubblica allargata, per cui le leggi che comportano oneri a loro carico devono curare di assicurarne la copertura finanziaria"; ed infine - muovendo dal presupposto che la declaratoria di illegittimita' costituzionale considerata non riverberi i suoi effetti sui "benefici gia' attribuiti", il cui relativo onere resterebbe "di fatto autorizzato pure in assenza della relativa previsione dei mezzi per farvi fronte" - sotto il profilo che detto articolo sarebbe ulteriormente illegittimo, con riguardo al medesimo parametro costituzionale, se "interpretato in modo da configurare la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto al godimento dei benefici combattentistici attribuiti dalla legge n. 336/1970"; e denunciandosi, altresi', per asserita mancanza di copertura finanziaria, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge n. 336 del 1970. Nel corso dei giudizi a quibus e' entrato invero in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi"; di conseguenza, in relazione ad ognuna delle prospettate esegesi della norma impugnata, si rende necessaria la rivalutazione della rilevanza delle proposte questioni tenendo conto della sopravvenuta disposizione. - S. n. 92/1981. O. nn. 9/1984 e 50/1984.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (contenente norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente disposizioni a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti oneri: argomentando che la norma impugnata - a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri posti a loro carico" - verrebbe a far gravare sui soli enti previdenziali, anch'essi compresi nella "finanza pubblica allargata", l'onere gia' imposto agli enti datori di lavoro; ed inoltre sotto il profilo che la declaratoria di illegittimita' del citato art. 6 - soggettivamente circoscritta ai Comuni, alle aziende municipalizzate ed ai relativi consorzi - debba essere estesa anche agli enti pubblici ospedalieri (ora U.S.L.), "i quali pure fanno parte della finanza pubblica allargata, per cui le leggi che comportano oneri a loro carico devono curare di assicurarne la copertura finanziaria"; ed infine - muovendo dal presupposto che la declaratoria di illegittimita' costituzionale considerata non riverberi i suoi effetti sui "benefici gia' attribuiti", il cui relativo onere resterebbe "di fatto autorizzato pure in assenza della relativa previsione dei mezzi per farvi fronte" - sotto il profilo che detto articolo sarebbe ulteriormente illegittimo, con riguardo al medesimo parametro costituzionale, se "interpretato in modo da configurare la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto al godimento dei benefici combattentistici attribuiti dalla legge n. 336/1970"; e denunciandosi, altresi', per asserita mancanza di copertura finanziaria, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge n. 336 del 1970. Nel corso dei giudizi a quibus e' entrato invero in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi"; di conseguenza, in relazione ad ognuna delle prospettate esegesi della norma impugnata, si rende necessaria la rivalutazione della rilevanza delle proposte questioni tenendo conto della sopravvenuta disposizione. - S. n. 92/1981. O. nn. 9/1984 e 50/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte