Ordinanza 116/1984 (ECLI:IT:COST:1984:116)
Massima numero 12830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  12/04/1984;  Decisione del  12/04/1984
Deposito del 18/04/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 116/84. PROCEDIMENTO CIVILE - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - COD. PROC. CIV., ART. 187, E R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 48 - COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL GIUDICE - CENSURE NON ATTINENTI ALLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI DISPOSIZIONI CHE IL GIUDICE A QUO NON E' CHIAMATO AD APPLICARE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 187 c.p.c. e 48 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, sul rilievo che tali norme, col prevedere l'istituto del collegio decidente anziche' del giudice monocratico sarebbero viziate per contrasto con i citati precetti costituzionali; cio' in quanto, essendo lo scopo dell'ordinanza di rimessione diretto a realizzare la riforma di alcune fasi del processo civile, il solo possibile destinatario di simili richieste e' rappresentato, semmai, dal Parlamento e non dalla Corte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte