Ordinanza 117/1984 (ECLI:IT:COST:1984:117)
Massima numero 12831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  12/04/1984;  Decisione del  12/04/1984
Deposito del 18/04/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 117/84. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - MINUTA DELLA MOTIVAZIONE REDATTA DAL GIUDICE ESTENSORE - POSSIBILITA' DI CORREZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO - COD. PROC. CIV., ART. 189 (IN RELAZIONE ALL'ART. 119 DISP. ATT.) - ATTO PROCESSUALE INSERITO IN UNA FASE PROCEDURALE SUCCESSIVA AL MOMENTO IN CUI E' SOLLEVATA LA QUESTIONE - IRRILEVANZA DI QUESTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 101 cpv. Cost., dell'art. 189 c.p.c., in relazione all'art. 119 delle disposizioni di attuazione, nella parte in cui e' disposto che la minuta della motivazione redatta dal giudice estensore, prima di essere sottoscritta e depositata, possa venire corretta dal presidente del collegio; cio' in quanto la questione e' priva di requisito dell'attuale rilevanza, attinendo al compimento di un atto processuale inserito in una fase procedurale successiva a quella in cui la questione stessa risulta proposta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte