Sentenza 120/1984 (ECLI:IT:COST:1984:120)
Massima numero 11640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
18/04/1984; Decisione del
18/04/1984
Deposito del 30/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 120/84. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITA' SUBORDINATA AL PARERE FAVOREVOLE DEL P.M. - COMPATIBILITA' CON LA COSTITUZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 120/84. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITA' SUBORDINATA AL PARERE FAVOREVOLE DEL P.M. - COMPATIBILITA' CON LA COSTITUZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La subordinazione della concessione della sanzione sostitutiva al parere favorevole del pubblico ministero e' limitata alle fasi dell'istruzione e del predibattimento. In tal modo, l'eventuale parere negativo, determinando soltanto la preclusione all'epilogo anticipato del procedimento ed il suo passaggio alla fase maggiormente garantita, non comporta alcuna violazione: a) dell'art. 3 Cost., perche' la valutazione del p.m., non imponendosi in modo definitivo al giudice, non altera irragionevolmente l'equilibrio tra accusatore e accusato; b) dell'art. 24 Cost., perche' la richiesta dell'imputato non e' eliminata dal parere negativo e sara' valutata dal giudice; c) dell'art. 101, secondo comma, Cost., perche' l'organo giudicante e' libero di formare il proprio convincimento e di emettere una sentenza che disattende il parere negativo; d) dell'art. 102, primo comma e 111, secondo comma, Cost., perche' il parere negativo del p.m. non assume alcun valore decisorio. (Non fondatezza della questione).
La subordinazione della concessione della sanzione sostitutiva al parere favorevole del pubblico ministero e' limitata alle fasi dell'istruzione e del predibattimento. In tal modo, l'eventuale parere negativo, determinando soltanto la preclusione all'epilogo anticipato del procedimento ed il suo passaggio alla fase maggiormente garantita, non comporta alcuna violazione: a) dell'art. 3 Cost., perche' la valutazione del p.m., non imponendosi in modo definitivo al giudice, non altera irragionevolmente l'equilibrio tra accusatore e accusato; b) dell'art. 24 Cost., perche' la richiesta dell'imputato non e' eliminata dal parere negativo e sara' valutata dal giudice; c) dell'art. 101, secondo comma, Cost., perche' l'organo giudicante e' libero di formare il proprio convincimento e di emettere una sentenza che disattende il parere negativo; d) dell'art. 102, primo comma e 111, secondo comma, Cost., perche' il parere negativo del p.m. non assume alcun valore decisorio. (Non fondatezza della questione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte