Sentenza 121/1984 (ECLI:IT:COST:1984:121)
Massima numero 11478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
18/04/1984; Decisione del
18/04/1984
Deposito del 30/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11484
Titolo
SENT. 121/84 A. PROCEDIMENTO CIVILE DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - TERMINE DI COMPARIZIONE - CONGRUITA' - DIFFERENZIAZIONE DEI TEMPI DI ACCESSO RISPETTIVAMENTE DAVANTI ALL'ORGANO MONOCRATICO E ALL'ORGANO COLLEGIALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 121/84 A. PROCEDIMENTO CIVILE DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - TERMINE DI COMPARIZIONE - CONGRUITA' - DIFFERENZIAZIONE DEI TEMPI DI ACCESSO RISPETTIVAMENTE DAVANTI ALL'ORGANO MONOCRATICO E ALL'ORGANO COLLEGIALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Spetta al legislatore fissare la "spatium temporis" per la comparizione davanti al giudice monocratico, nonche' determinare l'incidenza sui tempi del processo di altri eventi che possano influire sul concreto funzionamento della giustizia. Non e' fondato, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, comma secondo c.p.c. in base al quale nel procedimento davanti al pretore o al conciliatore tra il giorno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e quelle della comparizione debbano intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito. Ne' e' ravvisabile contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la riduzione di comparizione fissata dal citato art. 313, secondo comma c.p.c. risponde a principi cui si informano poteri del giudice monocratico - specie se operante secondo un rito speciale (quale quello del lavoro) - e facolta', oneri e diritti delle parti ben diversi da quelli propri del procedimento ordinario dovuto a giudici collegiali. - Cfr. sent. n. 213/1975 - ord. n. 57/1978 - sent. n. 226/1975 - ord. n. 339/1983
Spetta al legislatore fissare la "spatium temporis" per la comparizione davanti al giudice monocratico, nonche' determinare l'incidenza sui tempi del processo di altri eventi che possano influire sul concreto funzionamento della giustizia. Non e' fondato, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, comma secondo c.p.c. in base al quale nel procedimento davanti al pretore o al conciliatore tra il giorno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e quelle della comparizione debbano intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito. Ne' e' ravvisabile contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la riduzione di comparizione fissata dal citato art. 313, secondo comma c.p.c. risponde a principi cui si informano poteri del giudice monocratico - specie se operante secondo un rito speciale (quale quello del lavoro) - e facolta', oneri e diritti delle parti ben diversi da quelli propri del procedimento ordinario dovuto a giudici collegiali. - Cfr. sent. n. 213/1975 - ord. n. 57/1978 - sent. n. 226/1975 - ord. n. 339/1983
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte