Sentenza 121/1984 (ECLI:IT:COST:1984:121)
Massima numero 11484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  18/04/1984;  Decisione del  18/04/1984
Deposito del 30/04/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11478


Titolo
SENT. 121/84 B. PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - INTIMAZIONE - MODALITA' DI NOTIFICAZIONE - MANCATA CONOSCENZA DELL'ATTO - TERMINE DI COMPARIZIONE - CONGRUITA' - GARANZIE PER LA OPPOSIZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
A parte la possibilita' di ricorrere a modalita' di notificazione diverse da quella contemplata dall'art. 140 c.p.c. - prevista dall'art. 660, comma terzo c.p.c. - per l'intimazione di licenza o di sfratto, e' comunque consentito, al giudice, dall'art. 663, comma primo, c.p.c., di disporre la rinnovazione della intimazione anche se appare probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza. Spetta al potere discrezionale del legislatore fissare modalita' temporali di comparizione diversificate in ragione del carattere monocratico o collegiale del giudice ovvero del rito ordinario o speciale dal giudizio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale - proposto in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c. anche alla luce della sentenza costituzionale n. 89 del 1972 che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 668 comma secondo c.p.c. nella parte in cui non consentiva la tardiva opposizione dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza dell'intimazione, non fosse potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. - Cfr. sent. n. 89/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte