Ordinanza 122/1984 (ECLI:IT:COST:1984:122)
Massima numero 12832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  18/04/1984;  Decisione del  18/04/1984
Deposito del 30/04/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 122/84. IMPIEGO PUBBLICO - ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE 18 NOVEMBRE 1975, N. 764, ART. 7 (SCIOGLIMENTO DELL'ONMI) E LEGGE 23 DICEMBRE 1975, N. 698, ART. 9 (SOPPRESSIONE DELL'ENTE "GIOVENTU' ITALIANA") - COESISTENZA, E NON ALTERNATIVITA', TRA INDENNITA' DI ANZIANITA' E DI BUONUSCITA - QUESTIONE SOSTANZIALMENTE GIA' DECISA (SENT. NN. 115/1979, 110/1981) - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della l. 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e infanzia), modificato dalla l. 1 agosto 1977 n. 563, nonche' dell'art. 7 della l. 18 novembre 1975 n. 764 (soppressione dell'Ente "Gioventu'italiana"), nella parte in cui le norme suddette prevedono la duplicazione delle indennita' di anzianita' e di buonuscita o comunque una liquidazione sperequata per eccesso rispetto al trattamento riservato alle categorie di dipendenti pubblici diversi da quelli di cui alle leggi citate; cio' in quanto deve ritenersi valida la coesistenza delle indennita' di anzianita' e di buonuscita, stante il carattere previdenziale di quest'ultime.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte