Sentenza 68/1961 (ECLI:IT:COST:1961:68)
Massima numero 1371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
05/12/1961; Decisione del
05/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/61 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1960, N. 27 - VIOLAZIONE PRINCIPIO USO PARITARIO DELLE LINGUE TEDESCA E ITALIANA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER AMMISSIONE PUBBLICI UFFICI, SANCITI DALL'ACCORDO DE GASPERI-GRUBER - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 68/61 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1960, N. 27 - VIOLAZIONE PRINCIPIO USO PARITARIO DELLE LINGUE TEDESCA E ITALIANA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER AMMISSIONE PUBBLICI UFFICI, SANCITI DALL'ACCORDO DE GASPERI-GRUBER - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'Accordo De Gasperi-Gruber stabilisce il principio dell'uso su base di parita' delle lingue italiana e tedesca, con riferimento testuale alle pubbliche Amministrazioni, ai documenti ufficiali e alla nomenclatura topografica, nonche' il principio di eguaglianza di diritto per l'ammissione ai pubblici uffici. Tali principi non sono estensibili a settori o rapporti diversi da quelli indicati e, pertanto, non sono applicabili alla attivita' farmaceutica la quale ha natura di attivita' privata, anche se sottoposta a rigorosa disciplina. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento, senza concorso, delle farmacie della Provincia di Bolzano, gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni", non comporta violazione dei principi sanciti dall'Accordo De Gasperi-Gruber).
L'Accordo De Gasperi-Gruber stabilisce il principio dell'uso su base di parita' delle lingue italiana e tedesca, con riferimento testuale alle pubbliche Amministrazioni, ai documenti ufficiali e alla nomenclatura topografica, nonche' il principio di eguaglianza di diritto per l'ammissione ai pubblici uffici. Tali principi non sono estensibili a settori o rapporti diversi da quelli indicati e, pertanto, non sono applicabili alla attivita' farmaceutica la quale ha natura di attivita' privata, anche se sottoposta a rigorosa disciplina. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento, senza concorso, delle farmacie della Provincia di Bolzano, gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni", non comporta violazione dei principi sanciti dall'Accordo De Gasperi-Gruber).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
Altri parametri e norme interposte