Ambiente - Norme della Regione Marche - Impianti di trattamento dei rifiuti - Criteri per la localizzazione delle aree non idonee - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di giudicato costituzionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 136 Cost. - dell'art. 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019, che vieta l'ubicazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 1 della medesima legge ad una distanza inferiore a 5 chilometri dai centri abitati, nonché dai luoghi ove siano esercitate funzioni sensibili. La disposizione impugnata non lede il giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 142 del 2019 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore marchigiano di impedire sull'intero territorio regionale qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario, dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi - poiché prescrive criteri di localizzazione degli impianti di trattamento, sul presupposto che sia venuto meno il divieto assoluto colpito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
La violazione del giudicato costituzionale si ha ogni qual volta una disposizione di legge intende mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti della struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 256 del 2020).