Ordinanza 124/1984 (ECLI:IT:COST:1984:124)
Massima numero 14768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  18/04/1984;  Decisione del  18/04/1984
Deposito del 30/04/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 124/84. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATO DI MALATTIA DEL LAVORATORE - OBBLIGO DEL LAVORATORE DI TRASMETTERE AL DATORE DI LAVORO E ALL'INPS LA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE TALE SITUAZIONE - ORDINANZE DEL GIUDICE A QUO - OMESSO RIFERIMENTO AD ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata senza riferimenti ad articoli della Costituzione - dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), nella parte in cui non disciplina gli effetti della mancata osservanza da parte del lavoratore dell'obbligo di trasmettere al datore di lavoro e all'istituto nazionale della previdenza sociale la certificazione attestante lo stato di malattia, in quanto il giudice a quo, lasciando insoddisfatta la prescrizione di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ha affatto motivato sulla rilevanza della questione proposta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte