Ordinanza 127/1984 (ECLI:IT:COST:1984:127)
Massima numero 14770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
18/04/1984; Decisione del
18/04/1984
Deposito del 30/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 127/84. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO DI VALORE ASSOGGETTABILE A DETTA IMPOSTA - OBBLIGO PER I TRASFERIMENTI SOTTOPOSTI ALL'IVA DEL RIFERIMENTO AI CORRISPETTIVI DETERMINATI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI TALE TRIBUTO - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA ED ININFLUENTE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 127/84. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO DI VALORE ASSOGGETTABILE A DETTA IMPOSTA - OBBLIGO PER I TRASFERIMENTI SOTTOPOSTI ALL'IVA DEL RIFERIMENTO AI CORRISPETTIVI DETERMINATI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI TALE TRIBUTO - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA ED ININFLUENTE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6, n. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria) e 6, secondo comma, penultimo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (concernente la istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'incremento di valore assoggettabile all'INVIM, si stabilisce che per i trasferimenti sottoposti all'IVA si assumono quale valore finale o iniziale i corrispettivi determinati per l'applicazione di detta imposta, cioe' indici di valore che sono praticamente rappresentati dal prezzo e non sono espressione equivalente a quella del valore venale (questione sollevata in quanto dalle norme impugnate deriverebbe un trattamento tributario ingiustificatamente piu' favorevole in relazione a situazioni giuridiche oggettivamente identiche e diversificate solo con riferimento al fatto che il cedente o alienante sia soggetto all'IVA), posto che nel procedimento a quo - avente ad esclusivo oggetto l'ammontare delle spese incrementative di cui all'art. 11 d.P.R. 643/72 - non v'e' contrasto sulla determinazione dei valori iniziale e finale dell'immobile compravenduto, per cui la proposta questione (sostanzialmente identica ad altra gia' dichiarata dalla Corte non fondata) risulta del tutto ininfluente ai fini della decisione. - S. n. 262/1983.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6, n. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria) e 6, secondo comma, penultimo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (concernente la istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'incremento di valore assoggettabile all'INVIM, si stabilisce che per i trasferimenti sottoposti all'IVA si assumono quale valore finale o iniziale i corrispettivi determinati per l'applicazione di detta imposta, cioe' indici di valore che sono praticamente rappresentati dal prezzo e non sono espressione equivalente a quella del valore venale (questione sollevata in quanto dalle norme impugnate deriverebbe un trattamento tributario ingiustificatamente piu' favorevole in relazione a situazioni giuridiche oggettivamente identiche e diversificate solo con riferimento al fatto che il cedente o alienante sia soggetto all'IVA), posto che nel procedimento a quo - avente ad esclusivo oggetto l'ammontare delle spese incrementative di cui all'art. 11 d.P.R. 643/72 - non v'e' contrasto sulla determinazione dei valori iniziale e finale dell'immobile compravenduto, per cui la proposta questione (sostanzialmente identica ad altra gia' dichiarata dalla Corte non fondata) risulta del tutto ininfluente ai fini della decisione. - S. n. 262/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte