Ordinanza 128/1984 (ECLI:IT:COST:1984:128)
Massima numero 14771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
18/04/1984; Decisione del
18/04/1984
Deposito del 30/04/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 128/84. REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - PERSEGUIBILITA' D'UFFICIO - MANCATA PREVISIONE - ININFLUENZA DELL'EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' NEL GIUDIZIO A QUO (QUERELA GIA' PROPOSTA) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 128/84. REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - PERSEGUIBILITA' D'UFFICIO - MANCATA PREVISIONE - ININFLUENZA DELL'EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' NEL GIUDIZIO A QUO (QUERELA GIA' PROPOSTA) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 542, primo comma, c.p. nella parte in cui prevede l'irrevocabilita' della querela nei delitti contro la liberta' sessuale anziche' la procedibilita' d'ufficio, in quanto nel caso di specie la querela e' stata gia' ritualmente proposta, e percio' nessun effetto potrebbe derivare, nel giudizio in corso, da una eventuale modificazione normativa che sostituisca al regime della querela irrevocabile quella della perseguibilita' d'ufficio del delitto ascritto dall'imputato. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, perche' gia' decisa, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 542, secondo comma, in riferimento all'art. 3 Cost. (s. n. 216/1974 e s. nn. 75/1975 e 42/1978).
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 542, primo comma, c.p. nella parte in cui prevede l'irrevocabilita' della querela nei delitti contro la liberta' sessuale anziche' la procedibilita' d'ufficio, in quanto nel caso di specie la querela e' stata gia' ritualmente proposta, e percio' nessun effetto potrebbe derivare, nel giudizio in corso, da una eventuale modificazione normativa che sostituisca al regime della querela irrevocabile quella della perseguibilita' d'ufficio del delitto ascritto dall'imputato. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, perche' gia' decisa, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 542, secondo comma, in riferimento all'art. 3 Cost. (s. n. 216/1974 e s. nn. 75/1975 e 42/1978).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte