Sentenza 130/1984 (ECLI:IT:COST:1984:130)
Massima numero 10130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
02/05/1984; Decisione del
02/05/1984
Deposito del 04/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 130/84. INAPPLICABILITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE ASSUNTO IN VIA ORDINARIA DELLA PROCEDURA PREVISTA PER I DIPENDENTI ASSUNTI OBBLIGATORIAMENTE (ACCERTAMENTO DA PARTE DI APPOSITO COLLEGIO MEDICO DELLA PERDITA DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O DEL PREGIUDIZIO PER LA SALUTE DEL LAVORATORE O PER L'INCOLUMITA' DI TERZI O PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI) - LEGITTIMITA'.
SENT. 130/84. INAPPLICABILITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE ASSUNTO IN VIA ORDINARIA DELLA PROCEDURA PREVISTA PER I DIPENDENTI ASSUNTI OBBLIGATORIAMENTE (ACCERTAMENTO DA PARTE DI APPOSITO COLLEGIO MEDICO DELLA PERDITA DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O DEL PREGIUDIZIO PER LA SALUTE DEL LAVORATORE O PER L'INCOLUMITA' DI TERZI O PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI) - LEGITTIMITA'.
Testo
L'art. 20 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui esclude che il lavoratore assunto in via ordinaria e licenziato ai sensi della legge n. 604 del 1966 per sopravvenuta perdita della capacita' lavorativa dovuta a ragioni di salute possa sperimentare la speciale procedura ivi prevista per i lavoratori soggetti a collocamento obbligatorio e diretta a dimostrare che l'ulteriore protrazione del rapporto di lavoro non comporta pregiudizio alla salute e all'incolumita' propria e dei suoi compagni di lavoro, non viola il principio di uguaglianza, non ravvisandosi alcuna omogeneita' fra la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria e quella dei lavoratori appartenenti alle categorie protette per ragioni dipendenti da ridotta capacita' lavorativa; ne' l'art. 4 Cost., poiche' la tutela del posto di lavoro risulta assicurata dalle norme limitative del potere di recesso del datore di lavoro stabilite dalla citata legge n. 604 del 1966; ne', infine, gli artt. 32 e 38, imponendosi, proprio per ragioni di protezione di un lavoratore divenuto invalido, l'eventuale allontanamento dall'attivita' lavorativa che risulti pregiudizievole per la sua incolumita'.
L'art. 20 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui esclude che il lavoratore assunto in via ordinaria e licenziato ai sensi della legge n. 604 del 1966 per sopravvenuta perdita della capacita' lavorativa dovuta a ragioni di salute possa sperimentare la speciale procedura ivi prevista per i lavoratori soggetti a collocamento obbligatorio e diretta a dimostrare che l'ulteriore protrazione del rapporto di lavoro non comporta pregiudizio alla salute e all'incolumita' propria e dei suoi compagni di lavoro, non viola il principio di uguaglianza, non ravvisandosi alcuna omogeneita' fra la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria e quella dei lavoratori appartenenti alle categorie protette per ragioni dipendenti da ridotta capacita' lavorativa; ne' l'art. 4 Cost., poiche' la tutela del posto di lavoro risulta assicurata dalle norme limitative del potere di recesso del datore di lavoro stabilite dalla citata legge n. 604 del 1966; ne', infine, gli artt. 32 e 38, imponendosi, proprio per ragioni di protezione di un lavoratore divenuto invalido, l'eventuale allontanamento dall'attivita' lavorativa che risulti pregiudizievole per la sua incolumita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte