Sentenza 131/1984 (ECLI:IT:COST:1984:131)
Massima numero 10131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  02/05/1984;  Decisione del  02/05/1984
Deposito del 04/05/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 131/84. COLLEGIO MEDICO PER L'ACCERTAMENTO DELLA PERDITA DI OGNI CAPACITA' LAVORATIVA DA PARTE DELL'INVALIDO ASSUNTO OBBLIGATORIAMENTE - LAMENTATA INSINDACABILITA' IN SEDE GIUDIZIALE DEL RELATIVO REFERTO - INSUSSISTENZA.

Testo
Il referto del collegio medico, cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 20 della legge n. 482 del 1968 e' demandato, ai fini del licenziamento, l'accertamento che l'invalido assunto obbligatoriamente ha perduto ogni capacita' lavorativa o ha subito un tale aggravamento della propria condizione che la sua ulteriore permanenza al lavoro puo' determinare pregiudizio alla salute ed all'incolumita' dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti, costituisce una sorta di perizia stragiudiziale che, sebbene altamente qualificata, e' liberamente valutabile dal giudice ordinario, al cui sindacato puo' essere sottoposta, incidendo su situazioni che sono propriamente di diritto soggettivo. E', pertanto, infondata la censura delle medesime norme, proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e nell'erroneo presupposto ermeneutico dell'insindacabilita', in sede giudiziale, del detto referto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte