Sentenza 132/1984 (ECLI:IT:COST:1984:132)
Massima numero 10132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
02/05/1984; Decisione del
02/05/1984
Deposito del 04/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 132/84 A. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ESERCENTI CON CONTINUITA' LA PROFESSIONE FORENSE ALLA RELATIVA CASSA DI PREVIDENZA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA' O DI INABILITA' PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI DOPO IL QUARANTESIMO ANNO DI ETA' - SUBORDINAZIONE PER I MEDESIMI DEL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA' AL COMPIMENTO DI UN PERIODO DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE DI ALMENO TRENTA O TRENTACINQUE ANNI - LEGITTIMITA'.
SENT. 132/84 A. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ESERCENTI CON CONTINUITA' LA PROFESSIONE FORENSE ALLA RELATIVA CASSA DI PREVIDENZA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA' O DI INABILITA' PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI DOPO IL QUARANTESIMO ANNO DI ETA' - SUBORDINAZIONE PER I MEDESIMI DEL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA' AL COMPIMENTO DI UN PERIODO DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE DI ALMENO TRENTA O TRENTACINQUE ANNI - LEGITTIMITA'.
Testo
Alla stregua del principio solidaristico che ispira il sistema della previdenza forense e che risulta coerente con i precetti di cui agli artt. 2 e 38 Cost., poiche' gli oneri previdenziali sono correlati alla capacita' contributiva ed i benefici allo stato di bisogno degli interessati, non appare irrazionale la scelta del legislatore di imporre l'obbligo contributivo a tutti gli esercenti con continuita' la professione forense, escludendo nel contempo dalle pensioni di inabilita' e di invalidita' gli iscritti alla cassa dopo il quarantesimo anno di eta' e subordinando, per i medesimi, il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianita' al compimento di un periodo di iscrizione ed assicurazione di almeno trenta o trentacinque anni. Detta coerenza rende, inoltre, improponibile, anche in relazione al principio di gradualita' che governa il miglioramento dei trattamenti previdenziali, il raffronto con le diverse disposizioni dettate in materia da altri ordinamenti previdenziali, restando, anche sotto questo profilo, non vulnerato il principio di eguaglianza; mentre, l'addebito concernente l'incidenza negativa della caratteristica strutturale del sistema (mancata correlazione per i singoli iscritti fra oneri e vantaggi) per l'asserito effetto disincentivante sulla liberta' di lavoro dei professionisti piu' anziani, con conseguente violazione dell'art. 4 Cost., e' gia' stato disatteso dalla Corte con la sentenza n. 62 del 1977. Infine, la censura posta in relazione agli artt. 18 e 38 Cost. (stante l'incidenza negativa sulla liberta' di associazione, per mancato perseguimento dei fini previdenziali che soli potrebbero giustificarla) non ha di mira solo i fini di attuazione dell'art. 38 Cost., assunti in concreto dal legislatore, in relazione alla situazione socio-economica, ma inammissibilmente investe l'integrale realizzazione del precetto costituzionale considerato nella sua virtuale ampiezza. - Cfr. S. nn. 30/1964; 23/1968; 85/1969; 91/1972; 149/1972; 20/1973; 62/1977.
Alla stregua del principio solidaristico che ispira il sistema della previdenza forense e che risulta coerente con i precetti di cui agli artt. 2 e 38 Cost., poiche' gli oneri previdenziali sono correlati alla capacita' contributiva ed i benefici allo stato di bisogno degli interessati, non appare irrazionale la scelta del legislatore di imporre l'obbligo contributivo a tutti gli esercenti con continuita' la professione forense, escludendo nel contempo dalle pensioni di inabilita' e di invalidita' gli iscritti alla cassa dopo il quarantesimo anno di eta' e subordinando, per i medesimi, il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianita' al compimento di un periodo di iscrizione ed assicurazione di almeno trenta o trentacinque anni. Detta coerenza rende, inoltre, improponibile, anche in relazione al principio di gradualita' che governa il miglioramento dei trattamenti previdenziali, il raffronto con le diverse disposizioni dettate in materia da altri ordinamenti previdenziali, restando, anche sotto questo profilo, non vulnerato il principio di eguaglianza; mentre, l'addebito concernente l'incidenza negativa della caratteristica strutturale del sistema (mancata correlazione per i singoli iscritti fra oneri e vantaggi) per l'asserito effetto disincentivante sulla liberta' di lavoro dei professionisti piu' anziani, con conseguente violazione dell'art. 4 Cost., e' gia' stato disatteso dalla Corte con la sentenza n. 62 del 1977. Infine, la censura posta in relazione agli artt. 18 e 38 Cost. (stante l'incidenza negativa sulla liberta' di associazione, per mancato perseguimento dei fini previdenziali che soli potrebbero giustificarla) non ha di mira solo i fini di attuazione dell'art. 38 Cost., assunti in concreto dal legislatore, in relazione alla situazione socio-economica, ma inammissibilmente investe l'integrale realizzazione del precetto costituzionale considerato nella sua virtuale ampiezza. - Cfr. S. nn. 30/1964; 23/1968; 85/1969; 91/1972; 149/1972; 20/1973; 62/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte