Sentenza 272/2020 (ECLI:IT:COST:2020:272)
Massima numero 43248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  18/11/2020;  Decisione del  18/11/2020
Deposito del 21/12/2020; Pubblicazione in G. U. 23/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43245  43246  43247  43249


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Impianti di trattamento dei rifiuti - Criteri per la localizzazione delle aree non idonee - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019, che vieta l'ubicazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 1 della medesima legge ad una distanza inferiore a 5 chilometri dai centri abitati, nonché dai luoghi ove siano esercitate funzioni sensibili. La disposizione regionale impugnata viola l'art. 199 cod. amb., il quale impone che sia il piano regionale di gestione dei rifiuti, da approvarsi con atto amministrativo, a specificare i criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, al fine di ponderare i complessi interessi coinvolti dalla decisione. È infatti necessario che tale piano adatti i criteri di esclusione di certe porzioni di territorio alla effettiva conformazione dello stesso, fuggendo divieti astratti che, anche in quanto formulati senza una visione sinottica della pianificazione, rischiano di tradursi in un forte ostacolo alla (se non persino nella impossibilità di), realizzazione degli impianti. (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2019, n. 129 del 2019, n. 28 del 2019, n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013).

Il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione dei diversi interessi coinvolti, in modo da garantire l'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2020 e n. 69 del 2018).

Il legislatore statale, nelle materie affidate alla sua competenza legislativa esclusiva, può vincolare la Regione ad esercitare in forma procedimentale l'attività amministrativa che la normativa statale abbia allocato a livello regionale, precludendo il ricorso alla funzione legislativa. (Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2019, n. 66 del 2018 e n. 20 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  18/09/2019  n. 29  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 199