Ordinanza 327/1987 (ECLI:IT:COST:1987:327)
Massima numero 3504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 327/87. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - RICORSO - MANCATO DEPOSITO DELLA COPIA IN CARTA SEMPLICE - IMPROCEDIBILITA' ED ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AI PROCEDIMENTI PENDENTI (ART. 8, D.P.R. 3 NOVEMBRE 1981, N. 739) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 327/87. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - RICORSO - MANCATO DEPOSITO DELLA COPIA IN CARTA SEMPLICE - IMPROCEDIBILITA' ED ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AI PROCEDIMENTI PENDENTI (ART. 8, D.P.R. 3 NOVEMBRE 1981, N. 739) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La modifica apportata all'art. 17, d.P.R. n. 636 del 1972, dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 non si applica in ogni caso a decorrere dal 1^ gennaio 1982, data di entrata in vigore del decreto medesimo, ma, in quanto parte di una nuova normativa processuale, deve essere applicata anche ai procedimenti in corso alla data medesima. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, 53, 97 e 113 Cost., e gia` dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 265/1984 - relativa all'art. 17, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il quale, anteriormente alla modifica introdotta dal d.P.R. n. 739 del 1981 disponeva l'improcedibilita`, e, decorso un anno, l'estinzione del processo tributario in caso di mancata presentazione della copia in carta semplice del ricorso alla Commissione tributaria).
La modifica apportata all'art. 17, d.P.R. n. 636 del 1972, dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 non si applica in ogni caso a decorrere dal 1^ gennaio 1982, data di entrata in vigore del decreto medesimo, ma, in quanto parte di una nuova normativa processuale, deve essere applicata anche ai procedimenti in corso alla data medesima. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, 53, 97 e 113 Cost., e gia` dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 265/1984 - relativa all'art. 17, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il quale, anteriormente alla modifica introdotta dal d.P.R. n. 739 del 1981 disponeva l'improcedibilita`, e, decorso un anno, l'estinzione del processo tributario in caso di mancata presentazione della copia in carta semplice del ricorso alla Commissione tributaria).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte