Sentenza 132/1984 (ECLI:IT:COST:1984:132)
Massima numero 10134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
02/05/1984; Decisione del
02/05/1984
Deposito del 04/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 132/84 C. OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA PER I PROFESSIONISTI PENSIONATI CHE CONTINUANO L'ATTIVITA' - RIDUZIONE DELLA PENSIONE - LIMITAZIONE DEI BENEFICI OTTENIBILI CON L'ULTERIORE CONTRIBUZIONE CONNESSA A TALE ISCRIZIONE - RAZIONALITA' DI SIFFATTE PREVISIONI ALLA STREGUA DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' CHE GOVERNA LA PREVIDENZA FORENSE.
SENT. 132/84 C. OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA PER I PROFESSIONISTI PENSIONATI CHE CONTINUANO L'ATTIVITA' - RIDUZIONE DELLA PENSIONE - LIMITAZIONE DEI BENEFICI OTTENIBILI CON L'ULTERIORE CONTRIBUZIONE CONNESSA A TALE ISCRIZIONE - RAZIONALITA' DI SIFFATTE PREVISIONI ALLA STREGUA DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' CHE GOVERNA LA PREVIDENZA FORENSE.
Testo
Nell'ottica solidaristica che caratterizza l'ordinamento della previdenza forense trovano giustificazione, e risultano pertanto costituzionalmente legittime, le disposizioni della legge n. 576/1980 che: a) impongono l'iscrizione alla Cassa dei professionisti pensionati i quali continuano nell'esercizio della loro attivita'; b) prevedono per i medesimi una riduzione della pensione di vecchiaia in godimento nonche' una limitata possibilita' di utilizzazione della contribuzione correlata a tale persistente iscrizione (supplemento di pensione liquidabile una sola volta, dopo almento un quinquennio di iscrizione e contribuzione e calcolato sulla meta' delle percentuali delle medie assunte a base del calcolo della pensione). Invero e' razionale identificare nella continuazione dell'esercizio professionale un segno di capacita' contributiva e di attenuazione dello stato di bisogno, traendone le esposte conseguenze sul piano del rapporto oneri-benefici previdenziali; senza, poi che il suddetto obbligo di iscrizione possa configurarsi come una condizione ulteriore, rispetto a quella dell'esame di abilitazione, per l'esercizio dell'attivita' professionale, trattandosi semplicemente di effetti di quest'ultimo sul piano previdenziale.
Nell'ottica solidaristica che caratterizza l'ordinamento della previdenza forense trovano giustificazione, e risultano pertanto costituzionalmente legittime, le disposizioni della legge n. 576/1980 che: a) impongono l'iscrizione alla Cassa dei professionisti pensionati i quali continuano nell'esercizio della loro attivita'; b) prevedono per i medesimi una riduzione della pensione di vecchiaia in godimento nonche' una limitata possibilita' di utilizzazione della contribuzione correlata a tale persistente iscrizione (supplemento di pensione liquidabile una sola volta, dopo almento un quinquennio di iscrizione e contribuzione e calcolato sulla meta' delle percentuali delle medie assunte a base del calcolo della pensione). Invero e' razionale identificare nella continuazione dell'esercizio professionale un segno di capacita' contributiva e di attenuazione dello stato di bisogno, traendone le esposte conseguenze sul piano del rapporto oneri-benefici previdenziali; senza, poi che il suddetto obbligo di iscrizione possa configurarsi come una condizione ulteriore, rispetto a quella dell'esame di abilitazione, per l'esercizio dell'attivita' professionale, trattandosi semplicemente di effetti di quest'ultimo sul piano previdenziale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte