Sentenza 132/1984 (ECLI:IT:COST:1984:132)
Massima numero 13960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
02/05/1984; Decisione del
02/05/1984
Deposito del 04/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 132/84 B. RAPPORTO CONTRIBUTO-PENSIONE PER I PROFESSIONISTI PERCETTORI DI REDDITI SUPERIORI A QUARANTA MILIONI - NON UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO ECCEDENTE TALE LIMITE PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA' DELLA PENSIONE - CONTRIBUZIONE SULL'INTERO REDDITO CON PERCENTUALE DECRESCENTE - LEGITTIMITA'.
SENT. 132/84 B. RAPPORTO CONTRIBUTO-PENSIONE PER I PROFESSIONISTI PERCETTORI DI REDDITI SUPERIORI A QUARANTA MILIONI - NON UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO ECCEDENTE TALE LIMITE PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA' DELLA PENSIONE - CONTRIBUZIONE SULL'INTERO REDDITO CON PERCENTUALE DECRESCENTE - LEGITTIMITA'.
Testo
Alla stregua della tipologia solidaristica adottata, per la previdenza forense, dalla legge n. 576 del 1980, appare giustificato e coerente prescindere dal criterio proporzionalistico nel rapporto fra contributi e benefici previdenziali, allorche' i primi siano correlati alla capacita' contributiva ed i secondi allo stato di bisogno degli interessati. Sono, pertanto, costituzionalmente legittime le disposizioni della medesima legge per cui, mentre il contributo soggettivo e' calcolato in una percentuale del reddito professionale (con gradualita' decrescente e cioe' nella misura del 10% per la fascia di reddito fino a quaranta milioni ed in quella del 3% per il reddito eccedente), la media dei redditi cui commisurare la pensione va calcolata soltanto sui redditi rientranti nella prima fascia, con la conseguenza che i professionisti che vantano un reddito eccedente versano contributi a fondo perduto che non si riflettono sulla misura della pensione.
Alla stregua della tipologia solidaristica adottata, per la previdenza forense, dalla legge n. 576 del 1980, appare giustificato e coerente prescindere dal criterio proporzionalistico nel rapporto fra contributi e benefici previdenziali, allorche' i primi siano correlati alla capacita' contributiva ed i secondi allo stato di bisogno degli interessati. Sono, pertanto, costituzionalmente legittime le disposizioni della medesima legge per cui, mentre il contributo soggettivo e' calcolato in una percentuale del reddito professionale (con gradualita' decrescente e cioe' nella misura del 10% per la fascia di reddito fino a quaranta milioni ed in quella del 3% per il reddito eccedente), la media dei redditi cui commisurare la pensione va calcolata soltanto sui redditi rientranti nella prima fascia, con la conseguenza che i professionisti che vantano un reddito eccedente versano contributi a fondo perduto che non si riflettono sulla misura della pensione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte