Sentenza 133/1984 (ECLI:IT:COST:1984:133)
Massima numero 10136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
02/05/1984; Decisione del
02/05/1984
Deposito del 04/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 133/84. OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA FORENSE ANCHE PER I PROFESSIONISTI (PROFESSORI UNIVERSITARI) GIA' ISCRITTI AD ALTRO SISTEMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - LEGITTIMITA'.
SENT. 133/84. OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA FORENSE ANCHE PER I PROFESSIONISTI (PROFESSORI UNIVERSITARI) GIA' ISCRITTI AD ALTRO SISTEMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - LEGITTIMITA'.
Testo
L'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per gli avvocati ed i procuratori, imposto anche a quei professionisti che, come i professori universitari, siano contemporaneamente iscritti ad altro sistema previdenziale obbligatorio, e' costituzionalmente legittimo sia perche' non e' fonte di alcuna duplicazione di tutela previdenziale (rispondendo le due iscrizioni all'esercizio di altrettante attivita' fra loro diverse); sia perche' l'opposta soluzione adottata, in analoga ipotesi, dal sistema previdenziale degli ingegneri ed architetti, stante la non omogeneita' dei rispettivi ordinamenti, non puo' assumersi a parametro della legittimita' della diversa normativa, propria del sistema forense (la quale del resto, corrisponde a quella vigente, in parte qua, per i sanitari, notai e dottori commercialisti) ed atteso che la tendenza all'uniformazione non ha trovato affermazione in ordine ai sistemi previdenziali relativi alle professioni intellettuali, in quanto la legge n. 29 del 1979 sulla pensione unica non si estende a tali sistemi, ma solo alle gestioni sostitutive dell'A.G.O.; sia perche' l'esercizio continuativo dell'attivita' professionale, che fonda l'obbligo contributivo nella previdenza forense e' correttamente assunto dal legislatore come causa di capacita' contributiva, concretamente valutata sulla base dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF; sia, infine, perche' ratione materiae, la legittimita' delle norme, che impongono la doppia iscrizione ai suddetti sistemi previdenziali, non e' valutabile alla stregua degli artt. 41 e 42 Cost.. - V. S. nn. 65/1979; 62/1977; 33/1975; 91/1972; 132/1984; 54/1977.
L'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per gli avvocati ed i procuratori, imposto anche a quei professionisti che, come i professori universitari, siano contemporaneamente iscritti ad altro sistema previdenziale obbligatorio, e' costituzionalmente legittimo sia perche' non e' fonte di alcuna duplicazione di tutela previdenziale (rispondendo le due iscrizioni all'esercizio di altrettante attivita' fra loro diverse); sia perche' l'opposta soluzione adottata, in analoga ipotesi, dal sistema previdenziale degli ingegneri ed architetti, stante la non omogeneita' dei rispettivi ordinamenti, non puo' assumersi a parametro della legittimita' della diversa normativa, propria del sistema forense (la quale del resto, corrisponde a quella vigente, in parte qua, per i sanitari, notai e dottori commercialisti) ed atteso che la tendenza all'uniformazione non ha trovato affermazione in ordine ai sistemi previdenziali relativi alle professioni intellettuali, in quanto la legge n. 29 del 1979 sulla pensione unica non si estende a tali sistemi, ma solo alle gestioni sostitutive dell'A.G.O.; sia perche' l'esercizio continuativo dell'attivita' professionale, che fonda l'obbligo contributivo nella previdenza forense e' correttamente assunto dal legislatore come causa di capacita' contributiva, concretamente valutata sulla base dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF; sia, infine, perche' ratione materiae, la legittimita' delle norme, che impongono la doppia iscrizione ai suddetti sistemi previdenziali, non e' valutabile alla stregua degli artt. 41 e 42 Cost.. - V. S. nn. 65/1979; 62/1977; 33/1975; 91/1972; 132/1984; 54/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte