Sentenza 134/1984 (ECLI:IT:COST:1984:134)
Massima numero 14341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  02/05/1984;  Decisione del  02/05/1984
Deposito del 04/05/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 134/84. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - DOMANDA DI LIBERTA' PROVVISORIA PER MOTIVI DI SALUTE - POTERI DECISIONALI DEL GIUDICE ISTRUTTORE - ASSERITA POSSIBILITA' DI ESERCIZIO, NON SINDACABILE IN APPELLO DAL TRIBUNALE, IN CONTRASTO CON LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE DEL DETENUTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 1, quarto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (tutela dell'ordine pubblico) - che nei casi in cui la liberta' provvisoria e' vietata, ammette tuttavia che si possa richiederla per motivi di salute - e l'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sull'ordinamento penitenziario, che, a sua volta, prima della indicazione delle competenze dei singoli organi giudiziari ai fini del trasferimento di detenuti nei luoghi di cura, regola ampiamente il servizio sanitario negli istituti penitenziari - sono rivolti principalmente a realizzare la effettiva tutela della salute dei detenuti. L'art. 1, quarto comma, in particolare, cosi' come e' stato riconosciuto da costante giurisprudenza, intende ovviare a situazioni eccezionali di malattia non suscettibili di adeguata cura in regime di detenzione, facendo assurgere le condizioni di salute del detenuto a criterio principale per la concessione della liberta' provvisoria, quando questa rappresenta l'unica via per consentire le cure del detenuto infermo. In base a tali disposizioni e' evidente che la compatibilita' dello stato di detenzione con le condizioni di salute del detenuto, - compatibilita' che giustifica il diniego della concessione della liberta' provvisoria - in tanto puo' validamente affermarsi in quanto concorrano le condizioni obiettive che consentono l'apprestamento delle cure necessarie. Cosicche' la predisposizione del trasferimento del detenuto in luoghi di cura non puo' - quando il trasferimento sia necessario - considerarsi come meramente eventuale o da affidarsi ad una piu' o meno tempestiva iniziativa dell'Amministrazione, ma costituisce parte integrante del provvedimento sulla liberta' provvisoria ai fini della completezza del giudizio di compatibilita' che sta alla base del diniego del beneficio. E di conseguenza, quando la domanda di liberta' provvisoria sia stata respinta (come nel caso di specie), dal giudice istruttore, la mancata predisposizione del trasferimento ben puo' costituire motivo dell'eventuale appello al tribunale, senz'altro competente a pronunciarsi (nell'ambito dei poteri decisionali previsti dall'art. 515 c.p.p.) anche sul difetto di tale elemento essenziale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 27, comma terzo, e 32, comma primo, Cost., degli art. 1, comma quarto, legge 22 maggio 1975, n. 152, 11 legge 26 luglio 1975, n. 354, 277 e 281 c.p.p., sollevate in base all'assunto che in virtu' di tali norme, il giudice istruttore potesse, nei casi suddetti, negare la liberta' provvisoria senza predisporre il trasferimento del detenuto, con provvedimento non sindacabile, al riguardo, in appello, dal Tribunale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 32  co. 1

Altri parametri e norme interposte