Sentenza 136/1984 (ECLI:IT:COST:1984:136)
Massima numero 10137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  02/05/1984;  Decisione del  02/05/1984
Deposito del 04/05/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 136/84. DIVERSITA' DI TRATTAMENTO FRA IMPIEGATI E OPERAI RICHIAMATI ALLE ARMI - TRATTAMENTO ECONOMICO - ATTRIBUZIONE SOLO AI PRIMI DI UN'INDENNITA' MENSILE PARI ALLA RETRIBUZIONE PER I PRIMI DUE MESI E DI ALTRE PROVVIDENZE - ILLEGITTIMITA'.

Testo
La persistente distinzione fra operai e impiegati consente al legislatore di diversificare il trattamento loro spettante purche' questo sia congruo alle posizioni rispettive, fondandosi, in particolare sulla diversa qualita' del lavoro prestato, con la conseguenza che il pricipio di eguaglianza risulta vulnerato ogni qualvolta, ai fini della diversificazione, non venga in diretto rilievo l'ordinamento attuale delle qualificazioni professionali, ma si tratti di situazioni e di bisogni comuni indistintamente a tutti i lavoratori. (Nella specie, la Corte, alla stregua di tale principio, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge n. 653 del 1940 - ed in via conseguenziale gli artt. 2 e segg. della stessa legge n. 653 del 1940 -, nella parte relativa al diverso trattamento di impiegati ed operai in caso di richiamo alle armi, precisando che, mentre il legislatore e' libero di stabilire se nei riguardi dei lavoratori richiamati debba ancora sussistere l'apposito regime previdenziale introdotto dalla citata legge n. 653 del 1940, mediante l'istituzione della <>, una volta deciso il ricorso a questo tipo di provvidenze non si giustifica che beneficiano i soli impiegati, con esclusione degli operai, poiche' il divario riscontrabile fra le due categorie non costituisce una causa che legittimi tale discriminazione la quale non attiene al rapporto di lavoro in se' considerato, tenuto anche conto del fatto che, in subiecta materia, il principio di eguaglianza va applicato alla stregua anche dell'art. 52, secondo comma, Cost., per cui l'adempimento del servizio militare non puo' mai pregiudicare, quale che sia la specie dei lavoratori interessati, la posizione di lavoro del cittadino. - V. S. nn. 160/1971; 177/1975; 18/1974; 117/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 52  co. 2

Altri parametri e norme interposte