Sentenza 138/1984 (ECLI:IT:COST:1984:138)
Massima numero 11702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
03/05/1984; Decisione del
03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/84 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CONTRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - OPERATIVITA' AUTOMATICA SU RICHIESTA DEL MEZZADRO (SENZA IL CONSENSO DEL CONCEDENTE) - NECESSITA' DELL'ADESIONE DEL MEZZADRO SE RICHIESTA, INVECE, DAL CONCEDENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - SITUAZIONI INTRINSECAMENTE ETEROGENEE - TRATTAMENTO NORMATIVO DI FAVORE - NON ARBITRARIETA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 138/84 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CONTRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - OPERATIVITA' AUTOMATICA SU RICHIESTA DEL MEZZADRO (SENZA IL CONSENSO DEL CONCEDENTE) - NECESSITA' DELL'ADESIONE DEL MEZZADRO SE RICHIESTA, INVECE, DAL CONCEDENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - SITUAZIONI INTRINSECAMENTE ETEROGENEE - TRATTAMENTO NORMATIVO DI FAVORE - NON ARBITRARIETA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio di eguaglianza esige la stessa disciplina per situazioni identiche o sostanzialmente analoghe, mentre richiede un regolamento differenziato per quelle che siano caratterizzate da intrinseca eterogeneita'. Nel merito, la posizione di imprenditore riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza ordinaria al mezzadro (che, in base all'art. 6 della L. 15 settembre 1964 n. 756, ha ottenuto, insieme al concedente, la contitolarita' del potere di direzione dell'impresa) non impedisce che il legislatore possa tenere conto degli effettivi contenuti dei rapporti sociali i quali, se pure in precedenza unificati e confluenti in un'analoga qualifica giuridico-formale, pur tuttavia nella realta' fenomenica metagiuridica conservano una loro intrinseca diversita', alla quale la legge successiva, in base a mutati orientamenti, intende dare rilievo: ed e' evidente come alla comune condirezione (nel cui ambito non e' d'altronde pacifico che i poteri delle due parti siano identici) il mezzadro aggiunge il lavoro manuale e con esso un vincolo piu' intenso e diretto con il fondo, elementi questi che non irrazionalmente possono determinare nei suoi confronti una maggiore attenzione e una piu' spiccata considerazione da parte del legislatore. Pertanto, il migliore trattamento riservato al mezzadro in tema di conversione in affitto di contratti associativi agrari in corso non e' arbitrario ma trova fondamento in una scelta economico-sociale e politica che, come tale, e' riservata al legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sotto il profilo della diversita' ingiustificata di trattamento, dato che, mentre la richiesta del mezzadro trasforma senz'altro il contratto associativo in affitto, l'analoga richiesta del concedente e' operativa solo se vi e' l'adesione dell'altra parte).
Il principio di eguaglianza esige la stessa disciplina per situazioni identiche o sostanzialmente analoghe, mentre richiede un regolamento differenziato per quelle che siano caratterizzate da intrinseca eterogeneita'. Nel merito, la posizione di imprenditore riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza ordinaria al mezzadro (che, in base all'art. 6 della L. 15 settembre 1964 n. 756, ha ottenuto, insieme al concedente, la contitolarita' del potere di direzione dell'impresa) non impedisce che il legislatore possa tenere conto degli effettivi contenuti dei rapporti sociali i quali, se pure in precedenza unificati e confluenti in un'analoga qualifica giuridico-formale, pur tuttavia nella realta' fenomenica metagiuridica conservano una loro intrinseca diversita', alla quale la legge successiva, in base a mutati orientamenti, intende dare rilievo: ed e' evidente come alla comune condirezione (nel cui ambito non e' d'altronde pacifico che i poteri delle due parti siano identici) il mezzadro aggiunge il lavoro manuale e con esso un vincolo piu' intenso e diretto con il fondo, elementi questi che non irrazionalmente possono determinare nei suoi confronti una maggiore attenzione e una piu' spiccata considerazione da parte del legislatore. Pertanto, il migliore trattamento riservato al mezzadro in tema di conversione in affitto di contratti associativi agrari in corso non e' arbitrario ma trova fondamento in una scelta economico-sociale e politica che, come tale, e' riservata al legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sotto il profilo della diversita' ingiustificata di trattamento, dato che, mentre la richiesta del mezzadro trasforma senz'altro il contratto associativo in affitto, l'analoga richiesta del concedente e' operativa solo se vi e' l'adesione dell'altra parte).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte