Sentenza 378/1994 (ECLI:IT:COST:1994:378)
Massima numero 21158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
26/10/1994; Decisione del
26/10/1994
Deposito del 07/11/1994; Pubblicazione in G. U. 16/11/1994
Titolo
SENT. 378/94 B. EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA (PRINCIPIO DI) - DIFFERENZIAZIONI IN BASE AL TEMPO APPLICATE AD UNA STESSA CATEGORIA DI SOGGETTI - DIFFERENZIAZIONI FINALIZZATE A TEMPERARE L'IMPATTO DERIVANTE DALL'INTRODUZIONE DI UN NUOVO REGIME - TRANSITORIA SALVEZZA DI EFFETTI AGEVOLATIVI PRODOTTISI NEL VIGORE DELLA NORMATIVA PRECEDENTE - PREVISIONE RIENTRANTE NELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - RAGIONEVOLEZZA - CONDIZIONI E LIMITI - NECESSITA' CHE IL REGIME TRANSITORIO NON PERMANGA 'SINE DIE'.
SENT. 378/94 B. EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA (PRINCIPIO DI) - DIFFERENZIAZIONI IN BASE AL TEMPO APPLICATE AD UNA STESSA CATEGORIA DI SOGGETTI - DIFFERENZIAZIONI FINALIZZATE A TEMPERARE L'IMPATTO DERIVANTE DALL'INTRODUZIONE DI UN NUOVO REGIME - TRANSITORIA SALVEZZA DI EFFETTI AGEVOLATIVI PRODOTTISI NEL VIGORE DELLA NORMATIVA PRECEDENTE - PREVISIONE RIENTRANTE NELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - RAGIONEVOLEZZA - CONDIZIONI E LIMITI - NECESSITA' CHE IL REGIME TRANSITORIO NON PERMANGA 'SINE DIE'.
Testo
Come piu' volte affermato dalla Corte, nel caso di modificazione di una normativa, e' consentito al legislatore di stabilire differenziazioni temporali agevolative nell'ambito di una stessa categoria di soggetti (potendo il fluire del tempo costituire l'elemento diversificatore giustificativo), e rientra nella discrezionalita' legislativa dettare norme transitorie per salvaguardare posizioni acquisite e temperare le conseguenze dell'impatto della nuova normativa. Tali principi non hanno, pero', valore assoluto, giacche' il legislatore dovrebbe - per non ricadere nell'irrazionalita' e non ledere norme costituzionali - evitare diversita' di trattamento estese a vaste categorie di soggetti e senza limiti di tempo, non potendosi lasciare nell'ordinamento 'sine die' una duplicita' di discipline diverse e parallele per le stesse situazioni, tanto piu' quando - come nel settore delle imprese - cio' possa determinare effetti gravemente distorsivi sull'equilibrio dei mercati. - Sul fluire del tempo come elemento giustificativo di differenziazioni temporali, v. S. nn. 243/1993, 95/1992, 403/1991; sulla discrezionalita' del legislatore nel dettare discipline transitorie, v. S. nn. 301/1988, 268/1988, nonche' O. 419/1990. V., anche, la successiva massima C. red.: L.I. rev.: S.P.
Come piu' volte affermato dalla Corte, nel caso di modificazione di una normativa, e' consentito al legislatore di stabilire differenziazioni temporali agevolative nell'ambito di una stessa categoria di soggetti (potendo il fluire del tempo costituire l'elemento diversificatore giustificativo), e rientra nella discrezionalita' legislativa dettare norme transitorie per salvaguardare posizioni acquisite e temperare le conseguenze dell'impatto della nuova normativa. Tali principi non hanno, pero', valore assoluto, giacche' il legislatore dovrebbe - per non ricadere nell'irrazionalita' e non ledere norme costituzionali - evitare diversita' di trattamento estese a vaste categorie di soggetti e senza limiti di tempo, non potendosi lasciare nell'ordinamento 'sine die' una duplicita' di discipline diverse e parallele per le stesse situazioni, tanto piu' quando - come nel settore delle imprese - cio' possa determinare effetti gravemente distorsivi sull'equilibrio dei mercati. - Sul fluire del tempo come elemento giustificativo di differenziazioni temporali, v. S. nn. 243/1993, 95/1992, 403/1991; sulla discrezionalita' del legislatore nel dettare discipline transitorie, v. S. nn. 301/1988, 268/1988, nonche' O. 419/1990. V., anche, la successiva massima C. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte